Autore Topic: L’onere di allegare gli atti richiamati [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 817 volte)

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Offline ninfea


L’onere di allegare gli atti richiamati non può essere escluso da ragioni di privacy


L’Amministrazione che, nell’avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, ha l’onere di allegarlo all’atto che lo richiama, a pena di nullità, salvo non ne venga riprodotto il contenuto essenziale. E l’onere permane, a nulla rilevando l’eventuale tutela della privacy degli atti da allegare, trattandosi di un adempimento obbligatorio ex lege. Così ha affermato la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del contribuente che riceveva un avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione rideterminava il valore di una struttura alberghiera ai fini INVIM, sulla base di una stima dell’UTE che aveva tenuto conto di valori indicati in atti notarili non allegati. L’Ufficio giustificava la mancata allegazione per ragioni di privacy e l’Appello riteneva legittimo l’accertamento, ignorando o comunque ritenendo che anche l’ulteriore rinvio della stima agli atti-parametro fosse legittimo, senza necessità di allegarli. Tale conclusione del giudice di merito, per gli Ermellini, non è conforme a diritto, tenuto conto che “è difficile ipotizzare” che gli atti parametro in questione avessero ad oggetto strutture immobiliari comparabili con quella in contestazione. Per i Supremi Giudici la causa non necessita di ulteriori accertamenti: con la sentenza, depositata il 28 maggio scorso, n. 11967, decidono nel merito, accolgono il ricorso introduttivo del contribuente, cassano la sentenza di secondo grado e, soprattutto, dichiarano la nullità dell’avviso di accertamento contestato.


Fonte: http://fiscopiu.it/news/l-onere-di-allegare-gli-atti-richiamati-non-pu-essere-escluso-da-ragioni-di-privacy
                                  
 


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