Autore Topic: DURC: panoramica sulle semplificazioni, nuovo modello comunicazione preventiva [Lavoro]  (Letto 716 volte)

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DURC: panoramica sulle semplificazioni e nuovo modello di comunicazione preventiva


La procedura per l’intervento sostitutivo

Tra le diverse innovazioni apportate alla disciplina DURC dal D.L. n. 69/2013, alcune riguardano l’intervento sostituivo in caso di irregolarità contributiva, introdotto come noto dall’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 nell’ambito dei contratti pubblici e illustrato con nota prot. 2029 del 21.3.2012. In sintesi, la procedura per l’intervento sostitutivo:
a) è stata rimodulata nell’ambito dei contratti pubblici, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 207/2010;
b) si applica ora, “in quanto compatibile” alle PP.AA. che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d’ufficio del DURC.


Ipotesi di inadempienza contributiva

Il comma 3 dell’art. 31 ha previsto che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso in cui nel DURC acquisito d’ufficio sia segnalata un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 “trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza” e “il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto ... direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

Gli step operativi

Il flusso operativo per l’intervento sostitutivo delle amministrazioni pubbliche procedenti è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche, ossia:
1. Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità nei confronti dell’Istituto del soggetto beneficiario dell’erogazione, l’amministrazione deve compilare il modello “Intervento sostitutivo Durc – Comunicazione preventiva” e inviarlo tramite PEC alla Sede Inail competente (indicata sul certificato);
2. La Sede, verificata l’attualità dell’inadempienza contributiva, trasmette via PEC all’amministrazione la comunicazione con i dati per il pagamento, indicando l’importo e le modalità di compilazione dei modelli di versamento F24 o F24 EP. Nel caso in cui l’Amministrazione non possa utilizzare tali modelli, la Sede INAIL indica l’IBAN sul quale effettuare il pagamento e la causale che deve essere indicata, così da contabilizzare correttamente l’incasso.
Sono stati di conseguenza aggiornati i modelli di comunicazione preventiva (all. 1) nonché il facsimile ad uso delle Sedi per comunicare agli interessati i dati per il pagamento (all. 2).



Fonte: http://fiscopiu.it/news/durc-panoramica-sulle-semplificazioni-e-nuovo-modello-di-comunicazione-preventiva


« Ultima modifica: Gennaio 10, 2014, 23:43:56 pm da ninfea »
                                  
 


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