Autore Topic: Successioni e donazioni, il vademecum delle Entrate [Tasse e Fisco]  (Letto 877 volte)

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Successioni e donazioni, il vademecum delle Entrate


A completamento delle guide dedicate al rapporto tra Fisco e casa - dopo “Acquisto e vendita” e “Le locazioni" - arriva, nella nuova sezione del sito web delle Entrate “L’Agenzia informa”, il vademecum su successioni e donazioni, che illustra tutti gli adempimenti per dichiarare, calcolare e versare le imposte relative agli immobili ricevuti in seguito a una successione o una donazione, con focus sulle agevolazioni previste per la prima casa e sui limiti al di sotto dei quali l’imposta non è dovuta.


Successioni: le imposte sugli immobili ereditati

L’importo dell'imposta di successione è calcolata dall’ufficio - e poi notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione - sulla base della dichiarazione di successione presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (compilando l'apposito modulo reperibile presso ogni ufficio territoriale o sul sito dell’Agenzia), e previa correzione di eventuali errori commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile.

La base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno specifico coefficiente che varia a seconda del tipo di fabbricato (110 per la prima casa). Sul valore complessivo dell’eredità si applicano aliquote differenti a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede:

4%, per il coniuge e i parenti in linea retta sul valore eccedente, per ciascun erede, un milione di euro;

6%, per fratelli e sorelle sul valore eccedente, per ciascun erede, 100 mila euro;

6% sul valore totale, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;

8% sul valore totale per le altre persone.

Le imposte ipotecaria e catastale sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013), mentre quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione “prima casa”, dette imposte sono dovute nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013), indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione.

Per fruire dei benefici “prima casa” è necessario che chi eredita l'immobile non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato, e che al contempo non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Le imposte sulle donazioni di immobili

Alle donazioni e agli atti di trasferimento a titolo gratuito di immobili si applicano le stesse aliquote applicabili per determinare l’imposta di successione, che variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Sono dovute, inoltre, l’imposta ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% del valore dell’immobile.

Anche per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni (imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna). L’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), mentre preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito (salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile).

Per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta l'imposta di registro (circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011).



Fonte:  www.fiscopiu.it/news/successioni-e-donazioni-il-vademecum-delle-entrate

                                  
 


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