Autore Topic: Congedo maternità e paternità [Lavoro]  (Letto 702 volte)

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Offline ninfea

Congedo maternità e paternità [Lavoro]
« il: Aprile 24, 2012, 20:39:45 pm »

Congedo maternità (astensione obbligatoria)

 
Secondo l’articolo 16 del T.U. (“Divieto di adibire al lavoro le donne”) la maternità obbligatoria spetta per un massimo di 5 mesi da usufruire due mesi prima e tre dopo il parto (o in alternativa un mese prima e quattro dopo il parto solo se il medico del Servizio Sanitario Nazionale attesta che non ci siano rischi) con una retribuzione pari all’80% di quella normalmente percepita e la totale copertura previdenziale. Tale diritto della madre costituisce un obbligo, per i datori di lavoro, sia privati che pubblici. In alternativa, l’astensione dal lavoro può essere attuata, a scelta dell’interessata, per un mese prima del parto e i quattro successivi. In questo caso, è necessaria una “certificazione di flessibilità al congedo di maternità”, che attesti che tale scelta non pregiudica la salute della gestante e del bambino, rilasciata da un ginecologo del SSN. È possibile inoltre richiedere alla Direzione provinciale del lavoro l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione se ci sono gravi complicazioni o le condizioni di lavoro o ambientali sono pericolose per la salute della donna o del bambino e in caso di impossibilità di spostare la lavoratrice a mansioni più adatte alla sua condizione (art. 17 del decreto legislativo 151/2001). L’articolo 18 del T.U., inoltre sanziona l’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 con l’arresto fino a sei mesi.

Nei casi di interruzione della gravidanza invece (art. 19 T.U.), spontanea o volontaria, “nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia” (comma 1). “Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro” C (comma 2).

In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo post-partum, mentre in caso di adozione il diritto all’astensione obbligatoria riguarda i primi 3 mesi successivi all’entrata in famiglia del bambino di età non superiore a 6 anni. L’articolo 21 del T.U. stabilisce quale sia la documentazione da presentare al datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro. Secondo il comma 1 “le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione”.  Inoltre la lavoratrice deve presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 2).

 

Congedo paternità (astensione obbligatoria)

 
La legge tutela anche i diritti del padre lavoratore. La paternità obbligatoria spetta infatti per 3 mesi dopo il parto o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al padre o di madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente.

 

Congedo parentale (astensione facoltativa)


I genitori lavoratori dipendenti, nei primi 8 anni di vita del bambino, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo tra i due e i dieci mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente. Il congedo parentale spetta in particolare:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l’astensione obbligatoria dopo il parto (art. 32, comma 1, lettera a) del T.U.);
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (art. 32, comma 1, lettera b) del T.U.);
- al genitore solo (padre o madre) lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi (art. 32, comma 1, lettera c) del T.U.).
I lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari hanno diritto al congedo parentale con le stesse modalità dei genitori naturali, ma fino al compimento della maggiore età del minore.
Sia al padre che alla madre spetta un’indennità economica pari al 30% della retribuzione (percepita nel mese o periodo lavorato precedente l’inizio del congedo stesso) fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo complessivo di 6 mesi. Per i periodi successivi e fino agli 8 anni di vita del bambino spetta l’indennità del 30% della retribuzione solo se il reddito del singolo genitore che si astiene dal lavoro, sia inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo di pensione. Fino al terzo anno del bambino la copertura previdenziale è del 100%, con una riduzione negli anni successivi.

In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro. Fino ai tre anni di vita del bambino senza un limite temporale; dai 3 agli 8 anni invece per un massimo di 5 giorni lavorativi per ciascun genitore. Durante il primo anno di vita del bambino, alla madre spettano due ore di riposo giornaliero (una se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore) per l’allattamento, che raddoppiano in caso di parto plurimo.
Riposi e permessi  sono previsti anche per genitori con figli con gravi handicap, in particolar modo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104).


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« Ultima modifica: Aprile 17, 2014, 21:46:33 pm da ninfea »
                                  
 


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