Autore Topic: Ex in difficoltà economica, assegno da rivedere [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 757 volte)

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Offline ninfea


Ex in difficoltà economica, assegno da rivedere

Il marito sarà tenuto a corrispondere all’ex moglie, economicamente svantaggiata, un integrazione dell’assegno divorzile, qualora la sproporzione economica tra gli ex coniugi sia evidente. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 7982/14.


Il caso

Il Tribunale di Catania con sentenza di scioglimento matrimoniale obbligava il marito a corrispondere all’ex moglie un assegno mensile di 600 euro. Quest’ultimo appellava la sentenza ritenendo che ci fosse una reale sproporzione tra le posizioni economiche delle parti, in quanto dalla sua dichiarazione dei redditi, utilizzata dal Tribunale per affermare tale sproporzione, risultavano le indennità da lui riscosse in relazione alla carica di assessore comunale, ricoperta ben 15 anni dopo la separazione, e poi cessata, mentre la donna godeva di un reddito più elevato ed era proprietaria dell’appartamento nel quale viveva. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che la documentazione prodotta, avesse confermato il divario tra le posizioni economiche delle parti. I giudici difatti osservavano che l’indennità percepita dal marito non era stata presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito, in quanto risalente ad epoca di gran lunga successiva alla separazione dei coniugi, e quindi inidonea a costituire un’aspettativa di vita. Rappresentava invece, fonte di guadagno e di sproporzione tra le situazioni economiche delle parti, la pensione di insegnante che lo stesso percepiva. Conseguentemente al rigetto dell’appello, il marito ricorreva per Cassazione, lamentando che i giudici territoriali avessero comunque preso in considerazione l’indennità per il computo dei suoi redditi. Per il Collegio i giudici del gravame hanno correttamente non computato l’indennità percepita dal ricorrente ai fini della determinazione reddituale, ed hanno inoltre ammesso che nel caso in cui ci sia sproporzione reddituale tra i coniugi, l’assegno divorzile da corrispondere al coniuge più debole deve essere integrato in modo tale da limitare la notevole sproporzione. In conclusione la Corte dichiara il ricorso inammissibile.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


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