Autore Topic: Appartamenti adiacenti, condomini diversi: un amore impossibile [Casa e Condominio]  (Letto 839 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea


Appartamenti adiacenti, condomini diversi: un amore impossibile

Non si può aprire una porta per mettere in comunicazione due appartamenti di proprietà situati in condomini diversi, anche se separati soltanto da un muro condiviso. L’alterazione del muro perimetrale, infatti, realizza un uso indebito della cosa comune oltre a poter precostituire una servitù di passaggio. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 10606/14.


Il caso

La proprietaria di un appartamento sito in un condominio conveniva il giudizio il comproprietario che aveva aperto una porta sul muro condominiale al fine di mettere in comunicazione i propri locali con altri di sua proprietà, ubicati nell’immobile adiacente ed aveva eretto abusivamente una canna fumaria. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla rimozione delle opere e al ripristino della situazione preesistente nonché al risarcimento dei danni.

Il convenuto assumeva che le opere in questione rientravano nel diritto del condomino all’uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., e chiedeva il rigetto della domanda. La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva stabilito la chiusura della porta tra i due stabili: la comunione del muro maestro di divisione delle due unità immobiliari comportava solo la costruzione in aderenza dei due immobili e non costituiva titolo di comunione tra i due stabili.

Gli acquirenti dell’immobile del convenuto ricorrono per cassazione. Il ricorso è infondato: i locali messi in comunicazione appartenevano ad entità condominiali distinte; le aperture praticate nel muro comune, per collegare locali di proprietà dei ricorrenti poste nel condominio con altro immobile estraneo al condominio, costituivano un uso indebito della cosa comune, potendo anche dar luogo ad una servitù di passaggio a carico della proprietà condominiale. Detto questo, si comprende il rigetto del ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !