Autore Topic: Lavoro [Lavoro]  (Letto 801 volte)

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Offline ninfea

Lavoro [Lavoro]
« il: Febbraio 17, 2013, 22:39:18 pm »
Il bancario che favorisce alcuni clienti può essere licenziato


Se il dipendente di una banca compie inadempimenti (come operazioni irregolari di versamento e prelievo) per favorire determinati clienti, il datore di lavoro ha una giusta causa per licenziarlo. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza 20879/12.  La legittimità del licenziamento era stata confermata in entrambi i gradi di merito, prima del ricorso in Cassazione. Il licenziato contesta il fatto che le operazioni compiute attenessero ai doveri fondamentali di un dipendente di banca: secondo gli Ermellini, però, i giudici di appello hanno congruamente motivato che le condotte dell’uomo denotavano mancanza di correttezza, onestà e fedeltà. Il ricorrente lamenta poi la mancanza di specificità delle contestazioni disciplinari che gli erano state mosse nonché del successivo licenziamento: come già rilevato dai giudici di merito, però, la contestazione in oggetto è seguita a una relazione ispettiva dalla quale un esperto bancario avrebbe potuto ricavare tutti gli elementi necessari. Inoltre il licenziato lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, intervenuta tre mesi dopo la fine dell’ispezione, nonché il mancato rispetto del termine di sette giorni per la comunicazione dei motivi di licenziamento: quanto al primo punto, il lasso di tempo è da ritenersi congruo in quanto l’ispezione era stata effettuata in agosto, periodo di ferie che non consentiva un rapido esame delle risultanze; quanto al secondo punto, è stato accertato che il settimo giorno era festivo e la comunicazione è pertanto correttamente pervenuta il giorno seguente. Il ricorrente lamenta poi violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe fondato le proprie conclusioni sulle risultanze di una consulenza tecnica illegittimamente disposta; inoltre non sarebbe stato indagato a sufficienza il profilo oggettivo e soggettivo della giusta causa del licenziamento, che costituirebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti mossi. Secondo la Cassazione la prima doglianza rappresenta una questione nuova, mentre la seconda investe profili della sentenza immuni da censure. In conclusione, tutti i motivi di ricorso appaiono infondati, dal momento che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti; parimenti infondato è il ricorso incidentale presentato dalla banca, volto ad eccepire l’improcedibilità dell’appello per tardività della notifica del ricorso.Per questi motivi la Cassazione, dopo averli riuniti, rigetta entrambi i ricorsi.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 21:38:46 pm da ninfea »
                                  
 


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