Autore Topic: Ristrutturare casa: guida agli incentivi [Tasse e Fisco]  (Letto 772 volte)

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Offline ambarambacicicoco

Ristrutturare casa: guida agli incentivi [Tasse e Fisco]
« il: Agosto 11, 2013, 18:21:21 pm »
Ristrutturare casa: guida agli incentivi
9 agosto 2013

Dalla sostituzione degli infissi agli interventi per il risparmio energetico. Dall'acquisto di mobili alle opere condominiali. Ecco una guida per aiutarti a capire quali lavori possono essere detratti tramite la dichiarazione dei redditi, chi può beneficiare degli incentivi e quali documenti sono necessari.



Detrazioni sul risparmio energetico

Quanto puoi detrarre

È possibile detrarre tramite la dichiarazione dei redditi annuale, una parte delle spese che hai sostenuto per interventi di ristrutturazione che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti in particolare per opere che riguardano
  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti…)
  • l’insallazione di pannelli solari
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

A seguito delle numerose revisioni dell’agevolazione, questi sono attualmente i tetti massimi:

  • fino al 5 giugno 2013 ti spetta il 55% di detrazione della spesa sostenuta
  • dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 ti spetta il 65% di detrazione della spesa sostenuta (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2014)
  • dal 1 gennaio 2014 ti spetta il 36% di detrazione della spesa sostenuta (dal 1 luglio 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali), infatti dal 2014 questo tipo di detrazione viene accumunato alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione dipende dal tipo di intervento

Il limite di spesa massimo ammesso in detrazione varia a seconda del tipo di intervento effettuato ma, in ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare, quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto. Sono comprese nella detrazione anche le spese professionali necessarie ad ottenere tutta la documentazione richiesta dalla normativa. Se gli interventi realizzati sono la prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle sostenute in precedenza per stabilire il limite massimo di spesa. L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento non da quella della fattura che documenta la spesa né quella di esecuzione delle opere.

Le condizioni che devono essere rispettate

Per fruire della detrazione è indispensabile che i lavori vengano eseguiti su edifici residenziali esistenti o parti degli stessi. Per provare l’esistenza dell’edificio è sufficiente l’iscrizione al catasto o la richiesta di accatastamento, o anche la ricevuta di pagamento di Ici o Imu se dovute. Pertanto non sono agevolabili le spese effettuate durante la costruzione di un immobile, anche se rientrano nelle tipologie ammesse alla detrazione. Sui lavori di riqualificiazione energetica è previsto il pagamento dell’iva agevolata al 10%. Tuttavia, se nella ristrutturazione vengono forniti beni di valore significativo (infissi, caldaie…), l’iva al 10% si applica a questi beni esclusivamente per il valore della manodopera impiegata. 

Quali interventi sono detraibili?

Gli interventi di riqualificazione energetica sono divisi in quattro categorie ben definite che sono caratterizzate da limiti di spesa e adempimenti differenti.

1. Interventi di riqualificazione energetica
    Si intendono quelli che permettono di ridurre la quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell’intero edificio, non delle singole unità immobiliari. Non esiste un elenco preciso delle opere da realizzare per ottenere questi risultati, quindi questa categoria comprende qualsiasi intervento.
    Il limite massimo di spesa concessa in detrazione è di:
   
  • 181.818 euro fino al 5 giugno 2013
  • 153.846 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2014)
  • 277.777 euro dal 1 gennaio 2014 (dal 1 luglio 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali).

2. Interventi sugli involucri degli edifici
    Si tratta di interventi riguardanti strutture opache orizzontali o verticali (ad esempio pavimenti e pareti), finestre comprensive di infissi e di tutte le strutture accessorie come gli scuri o le persiane, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Se soddisfa i requisiti richiesti, è detraibile anche la sostituzione dei portoni d’ingresso. Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. Anche l'asseverazione (ovvero la dichiarazione) del tecnico può essere sostituita dalla certificazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
    Il limite massimo di spesa concessa in detrazione per questi interventi è di:
   
  • 109.090 euro fino al 5 giugno 2013
  • 92.307 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2014)
  • 166.666 euro dal 1 gennaio 2014 (dal 1 luglio 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali).

3. Installazione di pannelli solari
    Si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Nell’asseverazione si deve indicare un termine minimo di garanzia (cinque anni per i pannelli e i bollitori e due anni per gli accessori e i componenti tecnici e che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976). Sono detraibili anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda, se invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
    Il limite massimo di spesa concessa in detrazione per questi interventi è di:
   
  • 109.090 euro fino al 5 giugno 2013
  • 92.307 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2014)
  • 166.666 euro dal 1 gennaio 2014 (dal 1 luglio 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali).

4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
    Si tratta della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
    Per fruire dell’agevolazione si deve sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo, quindi non è detraibile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Per questi interventi non occorre più presentare l'attestato di certificazione o qualificazione energetica. Per la sostituzione di caldaie a condensazione di potenza inferiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
    Il limite massimo di spesa concessa in detrazione per questi interventi è di:
   
  • 54.545 euro fino al 5 giugno 2013
  • 46.153 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2014)
  • 83.333 euro dal 1 gennaio 2014 (dal 1 luglio 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali).


Dal sito di Altroconsumo
« Ultima modifica: Aprile 08, 2014, 21:22:24 pm da ninfea »

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 


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