Autore Topic: Motivazione dell’avviso di accertamento [Tasse e Fisco]  (Letto 761 volte)

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Offline ninfea

Motivazione dell’avviso di accertamento [Tasse e Fisco]
« il: Maggio 10, 2014, 06:31:22 am »

Motivazione dell’avviso di accertamento: non basta la generica indicazione dell’atto presupposto


L’obbligo di motivazione degli atti tributari è una cosa seria. Sembra essere questo il senso della pronuncia - ordinanza n. 9605 del 5 maggio 2014 - con cui la Cassazione ha precisato che detto obbligo, alla luce del nuovo regime introdotto dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), non può ritenersi adempiuto tramite la generica indicazione degli atti o documenti posti a fondamento del provvedimento: affinché possa dirsi adempiuto, anche per relationem, l’obbligo prescritto dall’art. 7 dello Statuto, che impone all’amministrazione finanziaria di allegare al provvedimento gli atti in esso richiamati, è necessario, in assenza di allegazione degli atti, che il provvedimento notificato ne riproduca il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di individuare i punti specifici dell’atto richiamato in cui risiedono gli elementi di motivazione del provvedimento. Il caso sottoposto al giudizio della Suprema corte riguardava un contribuente cui era stato notificato un avviso di accertamento Irpef per omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della plusvalenza derivante dal trasferimento di una licenza taxi. Per la determinazione dell’importo della plusvalenza, che riteneva in via presuntiva sottratta a tassazione, l’amministrazione finanziaria aveva utilizzato un elaborato dell’Università della Tuscia, genericamente richiamato nell’avviso di accertamento. Il contribuente era risultato soccombente tanto in primo quanto in secondo grado. In particolare, la CTR aveva respinto l’appello del contribuente rilevando, in riferimento alla omessa allegazione dell’atto di riferimento (l’elaborato dell’Università della Tuscia) all’avviso di accertamento, che si trattava di un “elaborato ben noto nell’ambiente e comunque pubblicato e reperibile in Internet, conseguentemente conoscibile dalla parte, ai fini della sua migliore difesa”. La Corte ha dato ragione al contribuente, ravvisando l’avvenuta violazione da parte del Giudice del merito dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente, avendo ritenuto sufficiente che, ai fini della determinazione del valore accertato dall’Amministrazione finanziaria, l’Ufficio potesse limitarsi alla “indicazione” degli elementi di valutazione che lo hanno supportato.


Fonte: www.fiscopiu.it
                                  
 


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