Autore Topic: Beni comuni: l’assemblea si adatta all’evoluzione [Casa e Condominio]  (Letto 743 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Beni comuni: l’assemblea si adatta all’evoluzione


Rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, anche in maniera dinamica, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni comuni, anche se il servizio sia disciplinato dal regolamento contrattuale. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 10859/14.


Il caso

La Corte d’appello di Roma respingeva la domanda di due condomini per sentire dichiarare la nullità della delibera assembleare riguardo alla ripartizione delle spese per i lavori di trasformazione del regolamento condominiale, essendo questa stata assunta in violazione del regolamento di natura contrattuale. I giudici di merito escludevano la sussistenza di un’innovazione della cosa comune con riferimento alla disposta trasformazione dell’impianto idrico (da bocca tarata ad acqua diretta), in quanto il servizio idrico rimaneva, comunque, assicurato, anche se con diverse modalità di erogazione e la creazione di un impianto con altre caratteristiche tecniche. Inoltre, la disciplina dei beni e servizi comuni, demandata all’assemblea dall’art. 1135 c.c., presuppone che possa essere deliberata l’eventuale dismissione di alcuni beni comuni, ai fini di una più efficiente utilizzazione del servizio, anche se disciplinato dal regolamento contrattuale.

Gli attori ricorrevano in Cassazione, lamentando che la rimozione del vecchio impianto idrico ne aveva escluso il loro godimento e ciò era da ritenersi vietato in assenza del consenso unanime dei condomini. In più, questa trasformazione contrastava con il regolamento contrattuale, poiché vanificava la previsione della ripartizione delle spese in parti uguali per una loro commisurazione ai consumi d’acqua individuali.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la mera sostituzione del precedente impianto idrico condominiale non costituisce un’innovazione, come prevista dall’art. 1120 c.c., bensì solo una modifica diretta ad un miglior godimento di esso, incidente sulle modalità di svolgimento del servizio, ma non sul diritto dei singoli condomini di usufruire del servizio.

Inoltre, rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, anche in maniera dinamica, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni comuni, anche se il servizio sia disciplinato dal regolamento contrattuale.

Infine, la Corte sottolineava che hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso della cosa comune e, in genere, le modalità d’uso e funzionamento dei servizi condominiali, mentre hanno, invece, natura contrattuale solo le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !