L’Ue prepara la stretta sui provider:
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Le conclusioni dell’avvocato generale non sono ancora vincolanti,
ma rispecchiano ciò che la Corte deciderà in un secondo momento
L’autorità giudiziaria può obbligare un internet provider a bloccare ai suoi clienti l’accesso ad un sito internet che viola il diritto d’autore: l’avvocato generale della Corte Ue aggiunge oggi un altro tassello all’eterno scontro tra lotta alla pirateria e libertà del web, e chiarisce meglio fino a che punto si può chiedere una mano agli internet provider per combattere la diffusione di musica e film «piratati».
Le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalon non sono vincolanti, ma in genere rispecchiano ciò che la Corte deciderà in un secondo momento.
Fino ad oggi eravamo fermi alla sentenza della Corte di Giustizia del novembre 2011, che spiegava come i giudici nazionali non possono imporre agli internet provider di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali. Oggi invece l’avvocato generale aggiunge un’altra circostanza: se non si può obbligarli a filtrare i contenuti, si può invece obbligarli a chiudere l’accesso a un determinato sito che viola il copyright. Insomma, gli internet provider sono considerati «intermediari» tra i contenuti vietati e gli utenti, e quindi devono agire se il giudice glielo chiede.
L’avvocato scrive le conclusioni per una causa che riguarda un grande internet provider austriaco (UPC Telekabel Wien) e le società di produzione cinematografica Constantin Film e Wega. Le due società hanno fatto causa al provider che si rifiutava di bloccare il sito pirata ìkino.to´ da cui si scaricavano, o si vedevano in streaming, i loro film. I giudici austriaci hanno quindi chiesto il parere della Corte Ue, per capire se in questo caso si poteva imporre all’internet provider di agire chiudendo il traffico verso il sito pirata.
In base al diritto dell’Unione, spiega l’avvocato generale, gli Stati membri «devono assicurare che i titolari dei diritti d’autore possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti». Perché «i fornitori di accesso a internet vanno considerati come intermediari», e in quanto intermediari di un illecito possono essere soggetti a un provvedimento inibitorio esattamente come i siti pirata. In pratica, sono complici di un reato anche se non hanno alcun legame con i siti pirata, ma in quanto complici possono essere perseguiti se non si assoggettano alle richieste dei giudici.
Info (Ansa)
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