Autore Topic: Rate mutui: cambiano le regole per accedere al Fondo di solidarietà [Informativa]  (Letto 932 volte)

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Offline ambarambacicicoco

Rate mutui: cambiano le regole per accedere al Fondo di solidarietà
26 luglio 2012


Dal 18 luglio 2012, la riforma Fornero ha modificato l’accesso al Fondo di solidarietà gestito da Consap per chi è in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Ma prima di poter presentare richiesta bisogna aspettare il nuovo regolamento attuativo.


Nel 2008 era stato introdotto il Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, reso poi operativo due anni dopo. La riforma Fornero, entrata in vigore lo scorso 18 luglio, ha però cambiato in parte le regole. Vediamo come.

Chi può accedere al Fondo?
Alcune linee guida sono state mantenute e confermate e i richiedenti beneficiari, titolari di un contratto di mutuo, devono avere i seguenti requisiti:

- l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e  A9);
- il mutuo deve essere attivo da almeno un anno;
- l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro;
- il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.

C’è però un cambiamento che prevede l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:

- licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all'80 per cento

Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi:

- il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno;
- le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro;
- l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.

Quali benefici?
Il beneficio offerto dal Fondo consiste nella sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente:

- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all’Euribor o all’Irs).
Resta invece a carico del mutuatario dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche la quota interessi delle rate per la parte determinata dallo spread.
Inoltre la legge prevede anche che la sospensione:

- non comporti l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvenga senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- sia concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione se il beneficio è durato fino ad un massimo di diciotto mesi. Dunque possono accedere anche i mutuatari che, ad esempio, hanno già beneficiato di un periodo di sospensione grazie al piano famiglie dell’Abi o ad iniziative autonome della banca.

Quando la sospensione non può essere richiesta
La sospensione invece non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti delle rate superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio morte, invalidità permanente o perdita del lavoro, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Al momento, sul sito della Consap che gestisce il Fondo, si legge che il nuovo Regolamento attuativo è in via di emanazione: solo a quel punto sarà possibile fare nuove richieste. Al momento restano valide quelle presentate fino al 17 luglio 2012.

Dal sito di Altroconsumo
« Ultima modifica: Aprile 13, 2014, 22:08:24 pm da ninfea »

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 


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