Autore Topic: Il nuovo inquilino è solidalmente obbligato a pagare le vecchie spese [Casa e Condominio]  (Letto 734 volte)

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Offline ninfea



Una donna compra una casa da una società. Mesi dopo riceve dal condominio, di cui fa parte l’alloggio, richiesta di decreto ingiuntivo per 1500 euro, per maggiori oneri comprovati da verbali di assemblee straordinarie in parte precedenti all'acquisto. La donna si oppone, rilevando che parte delle spese è stata saldata dalla società venditrice alla nuova amministrazione condominiale, e che comunque, la mancante somma fosse dovuta dalla stessa società. Il Giudice di Pace revoca il decreto ingiuntivo e condanna l’opponente al pagamento di 722 euro. Appella la sentenza ed ottiene dal Tribunale la condanna della nuova inquilina al pagamento dell’importo ancora in sospeso, perché in base all’art. 63 disp. att. c.c. chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il giudice rileva che invano la donna ha asserito «l’avvenuto pagamento degli importi, poiché i documenti invocati non provavano adeguatamente il pagamento». La Cassazione (sentenza 1548/13) afferma che la mancata deduzione della solidarietà nel decreto ingiuntivo, non ne inficia la deduzione in appello. Le disposizioni di legge «sono applicabili dal giudice adito a prescindere dalla loro specifica indicazione». Inoltre, «la richiesta rivolta al neoacquirente dell’immobile anche per il periodo anteriore al suo acquisto implicava inequivocabilmente l’applicabilità della disposizione de qua». Non rileva nemmeno, per l’operare della solidarietà, «che l’importo recato dall’ingiunzione fosse inferiore all’importo del credito menzionato in citazione di appello». Deve essere, poi, il giudizio di rivalsa ad appianare i rapporti tra venditore ed acquirente. La Corte rileva che il Tribunale «ha risposto alle deduzioni difensive circa l’avvenuto pagamento con evidente, inaccettabile, apoditticità», limitandosi a dire che il «pagamento non risulta adeguatamente provato in atti». La motivazione così fornita è solo apparente, «non contenendo alcun esame critico della documentazione prodotta in sede di opposizione, né di quella, se ammissibile, prodotta successivamente». La Cassazione affida quindi al giudice di rinvio la valutazione della documentazione prodotta e «verificare se sia già avvenuto il pagamento dell’importo preteso dal condominio».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 08:28:51 am da ninfea »
                                  
 


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