Autore Topic: demolizione della veranda abusiva [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 806 volte)

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Offline ninfea

demolizione della veranda abusiva [Cittadino e Istituzioni]
« il: Giugno 14, 2013, 22:46:53 pm »
La demolizione della veranda abusiva non estingue il reato edilizio



Una donna realizza «una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico». Ma senza alcuna autorizzazione del competente ufficio tecnico e senza nessuna comunicazione di esecuzione dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato. E' condannata in base alle norme prevista dal d.P.R. n. 380/2001 (disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La condannata, riconosciuta colpevole nei primi due gradi di giudizio, lamenta davanti alla Cassazione il mancato riconoscimento dell’estinzione del reato. Poiché aveva provveduto alla demolizione dell’opera, ritiene che si sarebbe dovuto applicare l’art. 181, comma 1-quinquies, d. lgs. n. 42/2004, che, nel caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, prevede l’estinzione del reato di interventi edilizi effettuati senza permesso in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale. La Cassazione (sentenza 10245/13) rileva che correttamente tale norma non è stata applicata, poiché, stando alla sua lettera, è chiaro che non può portare all’estinzione dei reati di violazioni urbanistiche, ma solo all’estinzione della contravvenzione paesaggistica. L’estinzione dei reati edilizi è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. C’è stata una disposizione che prevedeva tale estinzione, l’art. 8-quater, legge n. 298/1985. Ma tale norma valeva solo per quelle opere abusive che erano state demolite prima dell’entrata in vigore della norma stessa. Peraltro l’imputata ha solo dichiarato, e non dimostrato, l’avvenuta demolizione. In generale la Corte ritiene che, anche se non può essere considerata ai fini estintivi del reato, la demolizione dell’opera abusiva «possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell’imputato».


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Aprile 10, 2014, 22:55:42 pm da ninfea »
                                  
 


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