Autore Topic: Contratto a tempo determinato [Lavoro]  (Letto 893 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Contratto a tempo determinato [Lavoro]
« il: Novembre 18, 2013, 22:04:27 pm »
Stefano Lapponi

 

Il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 (art. 7) è intervenuto in materia di contratto a tempo determinato, apportando delle modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, sul quale era già intervenuta la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, nota come Riforma Fornero.  Un aspetto molto incisivo interessa il contratto acausale: l’art. 1 D.Lgs. n. 368/2001, sanciva la regola per cui è possibile stipulare contratti a tempo determinato solo “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro” . Con il D.L. 76 del 28 giugno 2013 resta ferma la possibilità di concludere un contratto a tempo determinato (o di somministrazione a tempo determinato) senza causale nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi. Viene altresì attribuito alla contrattazione collettiva il compito di individuare ogni altra ipotesi di acausalità, senza che tali fattispecie debbano rientrare (come previsto in precedenza) “nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’art. 5, comma 3, nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”.

Contratto a termine acasuale

Durata massima - Dodici mesi, sia nel contratto a tempo determinato che di somministrazione a tempo determinato.

Proroga - Possibile la proroga nel rispetto della durata massima che deve essere di dodici mesi (salvo i "periodi cuscinetto").

Periodi “cuscinetto” - Il contratto di lavoro a tempo determinato acasuale può proseguire oltre la scadenza per massimo 30 giorni in caso di contratto a tempo determinato inferiore a sei mesi e per massimo 50 giorni in caso di termine fissato in dodici mesi; oltre tali periodi di tempo, il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Maggiorazioni retributive: il lavoratore che vede prolungarsi il contratto a tempo determinato ha diritto alle seguenti maggiorazioni retributive: maggiorazione della retribuzione pari al 20% per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo; maggiorazione della retribuzione pari al 40% per ogni giorno di continuazione del rapporto dall’undicesimo giorno per ogni giorno successivo.

Comunicazione al Centro per l’impiego: abrogata

Intervalli tra due contratti a termine - Nei casi di riassunzione di un lavoratore a termine è previsto che il secondo contratto si considera a tempo indeterminato nel caso in cui il lavoratore venga riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, o 20 giorni se supera i 6 mesi.
- Intervallo tra il primo contratto (non superiore a sei mesi) e il secondo (affinché quest’ultimo non venga considerato a tempo indeterminato): 10 giorni
- Intervallo tra il primo contratto (superiore a sei mesi) e il secondo (affinché quest’ultimo non venga considerato a tempo indeterminato): 20 giorni
Tale previsione non si applica ai lavoratori impiegati in attività stagionali e alle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva.

Assunzione di lavoratori in mobilità - Per le assunzioni di lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991) non è necessario il rispetto della disciplina relativa all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, sostitutivo né il rispetto degli intervalli. Dal 23 agosto 2013 (conversione in legge del D.L. n. 76/2013) va invece rispettato il principio di non discriminazione e i criteri di computo (numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro).

Limiti quantitativi - La contrattazione collettiva può individuare limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a termine.


http://fiscopiu.it/guida-agli-adempimenti/come-cambiano-i-contratti-con-il-pacchetto-lavoro



« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:30:21 pm da ninfea »
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !