Autore Topic: Rendite finanziarie [Tasse e Fisco]  (Letto 702 volte)

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Offline ninfea

Rendite finanziarie [Tasse e Fisco]
« il: Aprile 30, 2014, 23:00:30 pm »

Rendite finanziarie: la tassazione sale al 26%, salvi i titoli di Stato


All'erogazione del bonus IRPEF fa da contraltare, nel Decreto n. 66/2014, l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, che risponde all'esigenza di reperire le risorse a copertura delle misure a favore di lavoratori e famiglie. Il decreto (art. 3) stabilisce l'aliquota del 26% per la tassazione delle rendite finanziare attualmente tassate con aliquota al 20%, in particolare per le ritenute e per le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 T.U.I.R., nonché sui redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), T.U.I.R., tra cui rientrano: gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26, D.P.R. n. 600/1973; i proventi di fondi comuni comunitari o di Stati "white list"; i proventi di polizze vita; i dividendi; le plusvalenze e minusvalenze non qualificate. Restano fuori dall'applicazione della nuova aliquota gli interessi e i redditi diversi derivanti dai titoli di Stato e degli enti territoriali italiani, nonché quelli derivanti da titoli emessi "dagli Stati - cosiddetti Stati "white list" - inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917/1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati". Per le rendite derivanti da titoli di Stato italiani e di enti territoriali italiani, nonché per quelle derivanti da titoli di Stato dei Paesi "white list", la tassazione resta al 12,5%, aliquota che viene estesa anche ai titoli emessi da enti territoriali dei suddetti Stati "white list". I commi 6 e 7 del citato art. 3 del decreto in esame definiscono i termini per l'applicazione della nuova aliquota, fissando la scadenza al 1° luglio 2014. In particolare la norma prevede che l'aliquota si applichi: agli interessi premi e altri proventi di cui all'art. 44 T.U.I.R. e ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) rispettivamente divenuti esigibili e realizzati dal 1° luglio 2014; ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti dalla medesima data; agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, maturati a decorrere dalla suddetta data.


Fonte: www.fiscopiu.it
                                  
 


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