Autore Topic: Scende dal bus, e attraversa di corsa, evitando le strisce [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 818 volte)

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Offline ninfea


Scende dal bus, e attraversa di corsa, evitando le strisce: preso in pieno. Automobilista colpevole

Impatto fatale per il passeggero del mezzo pubblico. Condanna, per omicidio colposo, per l’automobilista, che avrebbe dovuto prevedere la possibilità di una mossa azzardata da parte di un passeggero del bus. In strada è necessario rispettare non solo le regole scritte ma anche le norme non scritte dettate dalla prudenza.

Il caso

Norme scritte, ma anche regole prudenziali, dettate dal buon senso e dall’esperienza: questi i due riferimenti fondamentali quando si è in strada, alla guida di un veicolo. Obiettivo deve essere sempre quello di garantire la propria e la altrui incolumità. Per questo, in macchina, l’automobilista è comunque responsabile per avere investito il pedone, che, con un azzardo, appena sceso dall’autobus, ha attraversato di slancio la strada, senza neanche tener conto dell’assoluta mancanza di ‘strisce pedonali’ ad hoc (Cass., sent. 14776/14). Assolutamente scellerata la manovra compiuta dall’automobilista: quest’ultimo sorpassa «un autobus fermo lungo il margine stradale per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, omettendo di moderare particolarmente la velocità e di prestare attenzione ai passeggeri scesi dal mezzo» pubblico, e, purtroppo, prende in pieno una persona che attraversa «la strada di corsa, passando davanti al mezzo pubblico fermo». Nessun dubbio per i giudici della Corte d’Appello, i quali, «in riforma» della pronunzia di primo grado, condannano l’automobilista «alla pena di nove mesi di reclusione», ritenendolo responsabile del reato di «omicidio colposo», seppur col «concorso di colpa attribuito» alla vittima. Nonostante le obiezioni dell’uomo, fondate tutte sulla sottolineatura dell’azzardo compiuto dal passeggero dell’autobus, però, la condanna viene confermata integralmente anche in terzo grado. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, alla luce della ricostruzione della vicenda, l’automobilista avrebbe dovuto mostrare «una diligenza» maggiore «rispetto a quella consistente nella mera osservanza del limite di velocità normativo, proprio in funzione del pericolo di un attraversamento da parte di soggetti scesi dall’autobus». Ciò perché, aggiungono i giudici, è corretto affermare che l’automobilista «potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza». Ampliando l’orizzonte, e guardando ai comportamenti da tenere nell’ambito della «circolazione stradale», i giudici ribadiscono che «l’osservanza delle norme precauzionali scritte» non fa venir meno la necessità di «rispettare anche regole cautelari non scritte», ispirate alla prudenza e al buon senso. E, in questo caso, era «prevedibile», proprio sulla base della «comune esperienza», che «una persona, discesa da un autobus, potesse, imprudentemente ed avventatamente, attraversare la strada». Proprio per questo, è da escludere il «caso fortuito», e da confermare, come detto, la «condanna» nei confronti dell’automobilista.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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