Autore Topic: Non è immediatamente esecutiva la sentenza che modifica le condizioni della sepa [Cittadino e Istit  (Letto 827 volte)

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Offline zanna

Cassazione civile , sez. I, sentenza 27.04.2011 n° 9373

I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, non sono immediatamente esecutivi: occorre la clausola di esecutorietà.

E’ quanto statuito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 9373.

La vicenda riguardava un ex marito che, obbligato a corrispondere l’ assegno mensile di mantenimento alla ex moglie ed ai figli, chiedeva con ricorso ex art. 710 c.p.c., la riduzione dell'importo dell'assegno, poi accordatagli dal Tribunale di La Spezia, con decreto 13-9-200. La signora notificava all’ex coniuge atto di precetto e successivamente, atto di pignoramento verso terzi. L’ex marito proponeva opposizione all'esecuzione, eccependo l'assenza di titolo esecutivo, ed il Tribunale accoglieva tale ricorso con sentenza 13-12-2006/29-01-2007, avverso la quale, la signora proponeva ricorso per cassazione.


« Ultima modifica: Aprile 24, 2014, 21:21:06 pm da ninfea »

Salude e libertade, non b'ada oro chi la paghe Chi semenat ispinas non andet iscurzu
 


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