Autore Topic: Nel contratto di assicurazione sono vessatorie solo le clausole limitative... [Responsabilità e Sicu  (Letto 712 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Nel contratto di assicurazione sono vessatorie solo le clausole limitative della responsabilità

Una banca assicura i clienti per i casi di morte o invalidità permanente. Il contratto prevede che la somma assicurata sia pari al saldo in linea capitale e interessi risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio e che l’ammontare dell’indennizzo è pari alla somma assicurata, con il massimo di 50 milioni di lire per ogni rapporto, importo raddoppiato nel caso in cui risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona. La banca sostiene che la clausola sia vessatoria. Una volta deceduto un cliente però, la banca non riceve l’indennizzo e, agendo in giudizio per ottenerlo, ne approfitta per contestare la clausola che pone il limite quantitativo massimo all’indennizzo sostenendone la vessatorietà. Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, riconosco il diritto della banca a ricevere l’indennizzo, ma escludono la natura vessatoria della clausola contestata. La banca insiste e ricorre in Cassazione.
La nullità è prevista per quelle condizioni che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. La Suprema Corte, con la sentenza 4254/12, rigetta il ricorso. La Corte territoriale, del resto, ha ben applicato il principio di diritto consolidato secondo il quale «nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito». La clausola è legittima perché attiene all’oggetto del contratto e non limita la responsabilità. In effetti, nel caso specifico, la clausola contestata altro non è che un modo di delimitazione della somma assicurata e va ad identificare l’oggetto del contratto perché delimita il rischio assicurato non rientrando tra le clausole vessatorie dato che non stabilisce alcuna limitazione di responsabilità a favore dell’assicurazione che l’ha predisposta.

:winko:
« Ultima modifica: Aprile 17, 2014, 21:27:13 pm da ninfea »
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !