Autore Topic: Amministratore a pieni poteri fino “al cambio della guardia” [Casa e Condominio]  (Letto 867 volte)

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Amministratore a pieni poteri fino “al cambio della guardia”


L’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 10607/14.


Il caso

La Corte d’appello di Bologna respingeva la domanda di alcuni condomini, che avevano impugnato una delibera assembleare, deducendo l’irregolare costituzione dell’assemblea, l’irregolarità della convocazione ed il mancato raggiungimento del quorum deliberativo. Secondo i giudici di merito, erano, al contrario, stati rispettati tutti i requisiti per la regolare costituzione dell’assemblea condominiale. Gli attori ricorrevano in Cassazione, lamentando la nullità degli atti posti in essere dall’amministratore, comprese le convocazioni delle assemblee. Allegavano, infatti, copia di una sentenza precedente della Corte d’appello di Bologna, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità della delibera di nomina dell’amministratore del condominio. Di conseguenza, i giudici di merito, nel caso di specie, avrebbero dovuto riconoscere l’invalidità derivata delle delibere.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione premetteva che, nel caso in esame, la fattispecie era governata dall’art. 1129 c.c., sulla nomina e la revoca dell’amministratore, nella versione originaria precedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220/2012. In ogni caso, l’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini. Di conseguenza, l’amministratore deve ugualmente esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell’ufficio che ricopre, il quale non ammette soluzioni di continuità. Di riflesso, l’assemblea è regolarmente riunita nella pienezza dei suoi poteri, indipendentemente da eventuali vizi della precedente delibera di nomina dell’amministratore che l’ha convocata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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