Autore Topic: Lavori in condominio, moglie separata obbligata a un finanziamento bancario [Casa e Condominio]  (Letto 1035 volte)

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Offline ninfea


Nuove entrate provenienti da immobili dati in locazione, da un lato, e un finanziamento bancario da onorare assolutamente, dall’altro: come cambiano le vite e le condizioni economiche delle persone... E' la ‘fotografia’ di una coppia separatasi da poco. Queste evoluzioni non possono non essere tenute in considerazione anche dalla giustizia (Cassazione, sentenza 21977/12). Pomo della discordia è la cifra, molto contenuta, riconosciuta dai giudici, a favore di una donna, a corredo della dichiarazione di «cessazione degli effetti civili del matrimonio». Per la precisione, l’assegno divorzile, previsto a carico dell’uomo, ammonta ad appena 220 euro. E, per giunta, in Appello il quantum stabilito in primo grado viene completamente azzerato: nessun sostegno a favore dell’ex moglie. Quest’ultima, però, rivendica poi un contributo, alla luce del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle dell’ex marito: ella deve fronteggiare condizioni di salute precarie, «accresciuta difficoltà di reperire un’occupazione lavorativa» e, soprattutto, un mutuo aperto per sostenere le spese previste per alcuni lavori in programma nel condominio dove abita; egli, invece, si ritrova col possesso di «alcune proprietà, ereditate in precedenza» e che ora ha finalmente «potuto cedere in locazione». Secondo l’ex moglie vi è ora una sproporzione evidente rispetto alle possibilità di vita dell’ex marito. E questa tesi viene accolta anche dai giudici, che, sia in primo che in secondo grado, riconoscono alla donna un assegno divorzile, seppur di soli 100 euro. Seppur obbligato a un versamento comunque minimo, l’ex marito decide comunque di proporre ricorso in Cassazione sostenendo che la «acquisizione del possesso di un immobile ereditato» era già stata conosciuta precedentemente, quando l’assegno divorzile a suo carico era stato azzerato. E, allo stesso tempo, pone in evidenza che l’onere economico, sull’ex moglie, legato ai lavori in condominio, era assolutamente temporaneo, non tale, quindi, da legittimare «l’imposizione, a tempo indefinito, di un assegno divorzile». Per i giudici di Cassazione, però, è necessario fare maggiormente attenzione ai dati che emergono dalla economia reale della coppia, dati che portano a confermare l’assegno divorzile così come stabilito in Appello. Tutto ciò perché, innanzitutto, il dato rilevante è non l’acquisizione del possesso dell’immobile, da parte dell’uomo, ma il fatto che esso produca «reddito» attraverso la locazione. Eppoi, viene sottolineato, per comprendere le difficoltà economiche della donna è stato tenuto in conto «non l’esborso costituito dall’importo complessivo della quota dei lavori condominiali ma l’esposizione debitoria contratta» a tale scopo dalla donna «con l’acquisizione di un finanziamento bancario».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 21:16:32 pm da ninfea »
                                  
 

Offline mozagga

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Re:Lavori in condominio, moglie separata obbligata a un finanziamento bancario
« Risposta #1 il: Febbraio 23, 2013, 17:32:56 pm »
separarsi che casino...e nella maggior parte dei casi si vede finalmente dove va a finire "il bene" e soprattutto che valore ha.
Non ho mai capito perchè in una separazione consensuale ci vuole per forza un avvocato...ma se le due parti concordano che bisogno c'è di pagare un avvocato. Mi presento diretto dal giudice e in due minuti mi fa firmare e morta là...
 


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