Autore Topic: Di chi è il bene? Chi lo usa? Chi ne dispone? [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 846 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea


Di chi è il bene? Chi lo usa? Chi ne dispone?
Prima si risponde, poi si sequestra

Ai fini dell’adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nella nozione di disponibilità dell’indagato, al pari di quella civilistica del possesso, rientrano tutte quelle situazioni in cui i beni, che s’intendono sottoporre al vincolo, ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, anche se il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18766/14.


Il caso

Il tribunale del riesame di Palermo confermava il decreto del gip, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e valori di un appartamento, di proprietà del figlio di un imputato. Anche se il proprietario era il figlio, si riteneva che il bene fosse nella disponibilità del padre, che lo aveva acquistato, inizialmente, con delle somme di denaro proveniente, secondo le accuse, da fatti di truffa. Il figlio ricorreva in Cassazione, affermando che l’appartamento era un bene di cui era formalmente e di fatto titolare, che egli era estraneo ai fatti per cui si procedeva e che i genitori risultavano titolari esclusivamente di una quota pari ad 1/20 dell’usufrutto del bene. Di conseguenza, contestava la possibilità di procedere al sequestro di un bene, che non era né di proprietà né nella disponibilità dell’indagato. Si trattava, infatti, di una donazione indiretta effettuata dai genitori, senza intenti simulatori, in favore del ricorrente, con un prezzo da essi interamente pagato, e, in quanto tale, avente ad oggetto l’immobile, non la somma utilizzata per il suo acquisto. Perciò, i giudici di merito avrebbero confuso il concetto di disponibilità con quello di donazione in favore di un terzo.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, ai fini dell’adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nella nozione di disponibilità dell’indagato, al pari di quella civilistica del possesso, rientrano tutte quelle situazioni in cui i beni, che s’intendono sottoporre al vincolo, ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, anche se il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi. Quindi, per disponibilità deve intendersi la presenza di una relazione effettuale dell’indagato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, non essendo, invece, necessaria, la formale titolarità del soggetto. Questo potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, che a loro volta possono detenere la cosa nel proprio interesse o in quello altrui, per cui la nozione di disponibilità va estesa non solo alla mera presenza di una relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma anche a quelle situazioni in cui il bene ricada nella sfera degli interessi economici dell’indagato (anche se il potere viene esercitato tramite terzi). In questi casi, possono assumere rilievo sia l’interposizione fittizia, cioè le situazioni in cui il bene, anche se formalmente intestato a terzi, ricada nella disponibilità effettiva dell’indagato, sia quella “reale”, o fiduciaria, che ricorre quando l’interponente trasferisce o intesta, alcuni beni all’interposto, ma con l’accordo fiduciario sottostante che questi beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell’interesse del dominus e secondo le sue direttive. È necessario, tuttavia, che venga dimostrata la disponibilità del bene da parte dell’indagato e che sia riscontrabile, pertanto, una divergenza con il dato apparente di una situazione connotata dall’intestazione solo formale dell’atto.

Nel caso di specie, non bastava il rilievo legato al mero dato formale di una modesta quota di usufrutto riservata ai genitori del ricorrente, ossia di una clausola, il cui inserimento, in astratto, non escludeva l’effettiva disponibilità da parte dell’indagato. Mancando, quindi, una valutazione specifica, anche in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose poste in essere dall’indagato, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata e la rinviava per una nuova analisi.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !