Autore Topic: Assicurazioni, la nuova tassazione spiegata dalle Entrate [Tasse e Fisco]  (Letto 814 volte)

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Assicurazioni, la nuova tassazione spiegata dalle Entrate


La nuova aliquota di tassazione delle rendite di natura finanziaria, introdotta dagli artt.3 e 4 del Decreto n. 66/2014 (c.d. decreto IRPEF, convertito dalla Legge n. 89/2014),e in vigore dal 1° luglio scorso, si applica anche ai redditi e alle plusvalenze derivanti da contratti di assicurazione. Nella Circolare n. 19/2014 l'Agenzia delle Entrate, nel fare il punto sull'ambito di applicazione della nuova aliquota e sulle relative deroghe, si sofferma anche sulla tassazione delle suddette rendite derivanti da contratti di assicurazione.


L'imposta sostitutiva nella misura del 26% si applica, con riferimento ai contratti di assicurazione, ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti. La regola generale è così formulata dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 66/2014. La Circolare n. 19/E/2014 precisa che, in virtù del regime transitorio stabilito dal comma 11 del citato art. 3, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche (di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis), T.U.I.R.) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (di cui all’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), T.U.I.R.), derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l’aliquota nella misura del 26% si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Ne consegue che, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica: l’aliquota del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011; l’aliquota del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014; l’aliquota del 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014. Se tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche sono compresi titoli pubblici ed equiparati, la base imponibile dei redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011 (sui quali si applica l’aliquota del 20 o del 26%) viene ridotta, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 (c.d. "decreto determinazione quota titoli pubblici").

La quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, sul totale dell'attivo, viene determinata applicando un criterio forfetario di tipo patrimoniale, che per ciascun contratto attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Ciascuna percentuale è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto: laddove non sia stato approvato alcun rendiconto/prospetto in detto periodo, si assume l’ultimo rendiconto/prospetto approvato.

La media delle percentuali va applicata al reddito assoggettabile a tassazione, determinato in misura pari alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 45, comma 4, T.U.I.R.). La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al 37,50%, relativamente ai proventi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (per cui viene tassato il 62,50% della predetta quota di reddito con l’aliquota del 20%), e al 51,92% relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014 (per cui viene tassato il 48,08% della predetta quota di reddito con l’aliquota del 26%).



Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/news/assicurazioni-la-nuova- tassazione-spiegata-dalle-entrate

                                  
 


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