Autore Topic: Dall’INPS alcune delucidazioni sui contributi per il 2012 [Tasse e Fisco]  (Letto 817 volte)

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Con la circolare n. 49 pubblicata il 29 marzo, l’ INPS ha offerto un riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012. La sintesi si impone alla luce dell’emanazione di alcuni provvedimenti legislativi come la legge di stabilità e il decreto Cresci-Italia destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Ecco alcune delucidazioni:

Contributo IVS. I datori di lavoro saranno interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge, non essendo prevista alcuna variazione per l’anno 2012.

FPDL per la generalità delle aziende agricole. Per quest’anno l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura del 27,70% di cui l’ 8,84% a carico del lavoratore.

FPDL per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. Per quest’anno l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura del 32,30% di cui l’ 8,84% a carico del lavoratore.

Contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti. Non essendo mutato nulla in materia, la contribuzione per l’assistenza infortuni sul lavoro è fissata nella misura di 10,1250 mentre l’addizionale infortuni sul lavoro nella misura di 3,1185.

Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti. Per quest’anno l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura del 28,40% (compr. 0,70 ex GESCAL) di cui il 9,19% a carico del marittimo.

Contributi CIGS e mobilità. La legge di stabilità ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2012 dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali e per le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione  dello 0,90% e quella dello 0,30%.

Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR. Per quest’anno l’esonero del versamento dei contributi dovuti alla gestione ex art. 24 l. 88/89 è stabilito in misura pari allo 0,26%.

Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. La legge di stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori.

Misure incentivanti previste dalla legge di stabilità. Sono state prorogate per il 2012 le disposizioni di cui all’art. 7-ter del d.l. 5/09 in materia di incentivi in favore dell’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga e la possibilità, per l’impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

Sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello. Anche questa misura continuerà a trovare applicazione per il 2012.

Riduzione dello sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne lagunari. A decorrere dal gennaio 2012 queste imprese sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante che sarà dunque del 60% per il 2012 e del 70% nel 2013.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere. La legge di stabilità ha previsto la possibilità di prorogare nel 2012 gli ammortizzatori sociali in deroga già disposti nel 2011, ma con una riduzione della misura che va dal 10% al 40%.

Ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria è concessa la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi.

Prorogata per il 2012 anche la disposizione che prevede l’aumento all’80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi.

 
« Ultima modifica: Aprile 18, 2014, 22:59:54 pm da ninfea »
                                  
 


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