L’ente gestore ha segnalato le cattive condizioni della carreggiata e imposto un limite di velocità ridotto e non può quindi essere considerato responsabile dell’incidente causato dall’imprudenza dell’uomo.
Il caso
Un uomo è alla guida del suo ciclomotore. Ad un certo punto, a causa di una buca presente sulla strada, perde il controllo del veicolo e cade a terra. Il motociclista agisce quindi in giudizio contro il gestore della rete stradale, colpevole della mancata manutenzione e dunque, a detta dell’uomo, responsabile dell’incidente. La richiesta di risarcimento danni però, non viene accolta dal giudice di pace ed è respinta anche dal Tribunale. L’uomo insiste e si rivolge alla Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza 6065/12, rigetta il ricorso.
La condotta dell’utente può escludere la responsabilità del gestore. I giudici di legittimità ricordano come «con specifico riferimento al danno da cattiva manutenzione del manto stradale si è affermato che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell’ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità della P.A.». Inoltre «le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali».
La responsabilità dell’incidente è del motociclista. Nel caso specifico, le buche presenti sul manto stradale erano state segnalate dal gestore che aveva inoltre imposto su quel tratto un limite di velocità ridotto. Se il motociclista avesse adottato la normale diligenza avrebbe potuto tranquillamente evitare l’incidente. Il suo comportamento colposo, invece, è stato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.