Autore Topic: Chi è l'amministratore di sostegno [Informativa]  (Letto 853 volte)

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Offline ambarambacicicoco

Chi è l'amministratore di sostegno [Informativa]
« il: Novembre 17, 2012, 13:55:36 pm »
Chi è l'amministratore di sostegno
17 novembre 2012


L’amministratore di sostegno è la persona che aiuta, ma per cose ben determinate, chi si trova in condizioni – anche solo temporanee – di infermità fisica o psichica. La persona assistita non fa perdere completamente la propria autonomia.


Prendiamo l’esempio di un anziano infermo, che non riesce più a gestire le quotidiane fac­cende burocratiche (come pagare le bollette e gestire la sua pensione) o di un disabile, che non può sbrigare le pratiche che riguar­dano la sua invalidità. O, ancora, di alcolisti, tossicodipendenti o persone colpite da ictus che non ri­escono ad amministrare le loro attività. Ma anche un malato terminale, che vuole affi­dare a una persona di fiducia le scelte sulle sue cure mediche.

Colui che può sostituirci nei casi stabiliti dal giudice
In tutti questi casi, l’amministratore di so­stegno è la scelta giusta: è infatti colui che potrà sostituirci oppure assisterci, facendo solamente ciò che è stabilito dal giudice, fin nei minimi dettagli. Una bella differenza rispetto a interdizione e inabilitazione, prov­vedimenti da prendere in casi più estremi, in cui tutto o quasi è nelle mani di un tutore oppure un curatore e la possibilità di deci­dere della persona assistita è davvero molto limitata. Con l’amministrazione di sostegno, invece, l’obiettivo è quello di intaccare il meno possi­bile la possibilità di agire definendo, ca­so per caso, l’aiuto di cui si ha bisogno.

Amministratore di sostegno: le procedure
Oltre alla flessibilità, uno dei vantaggi dell’istituto dell’amministratore di sostegno è la semplicità della procedura: non serve per forza un avvocato e, dunque, le spese sono contenute e i tempi, almeno sulla carta, sono abbastanza stretti: per legge, la pratica dovrebbe concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda, anche se non sempre è così e spesso i tribunali vanno un po’ a ruota libera. Ecco, comunque, le tappe da seguire:

  •     Innanzitutto, dovete presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare dell’area di residenza o domicilio, oppure di dimora abituale (come la clinica in cui si è in cura) di chi dovrà essere assistito. Basterà una marca da bollo da 8 euro per fare il ricorso.
  •     Poi il giudice tutelare fisserà un’udienza in cui verificherà di persona i bisogni della persona. Se servono più udienze o una consulenza tecnica, può anche nominare un amministratore provvisorio.
  •     L’amministratore di sostegno verrà infine nominato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un decreto in cui si indicherà la durata dell’incarico, gli atti in cui l’amministratore deve sostituire o affiancare la persona, per quanto tempo, quanti dei suoi soldi può spendere, ogni quanto rendere conto al giudice del suo operato.

Chi può chiedere l’amministratore di sostegno
Oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, possono richiedere l’assistenza di un amministratore di sostegno il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati). Lo possono fare anche il pubblico ministero, il tutore o il curatore; i responsabili dei servizi sanitari e sociali che curano la persona sono obbligati a farne richiesta o a fare una segnalazione al pubblico ministero se vengono a conoscenza di fatti che lo rendono necessario.

Chi può fare l’amministratore di sostegno
A scegliere l’amministratore di sostegno è, innanzitutto, la persona stessa che ne ha bisogno. Ma se non si trova nelle condizioni di farlo e non lo ha fatto in precedenza, viene scelto - preferibilmente - tra i suoi familiari, secondo un certo ordine: il coniuge innanzi­tutto e, subito dopo, - apertura, questa, verso le coppie di fatto - la persona che stabilmen­te convive con lui, poi vengono i parenti en­tro il quarto grado. In alternativa, e se lo ritiene opportuno, il giudice può scegliere un’altra persona che considera idonea. Sono invece esclusi gli operatori dei servizi pubblici oppure i privati che hanno in cura la persona.

Dal sito di Altroconsumo
« Ultima modifica: Aprile 13, 2014, 18:51:19 pm da ninfea »

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 


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