Autore Topic: Chi ha tempo, non aspetti tempo! [Lavoro]  (Letto 773 volte)

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Offline ninfea

Chi ha tempo, non aspetti tempo! [Lavoro]
« il: Marzo 30, 2013, 08:26:25 am »

L’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente a due anni dall’accertamento dei fatti, oltretutto di rilevanza penale, non rispetta il principio di tempestività della contestazione dell’addebito. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 1558/13.



Il caso


Un impiegato di banca impugna il licenziamento disciplinare, deducendone l’illegittimità per la violazione dei principi di tempestività e di specificità della contestazione, oltre che per l’infondatezza nel merito dell’addebito. Alla base del licenziamento c’erano lettere intimidatorie inviate a un cliente, e il lavoratore era fortemente indiziato, seppur non ritenuto autore certo delle missive. Questa assenza di certezza portava alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con relativa reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni, ma questo, solo nel giudizio di appello che aveva infatti riformato la sentenza di primo grado. A proporre ricorso per cassazione è l’istituto di credito. Ma la Corte di legittimità non modifica il verdetto del giudizio di appello e specifica che, nel caso di specie, l’istituto di credito, pur essendo a conoscenza della definizione del giudizio penale a carico del dipendente con l’applicazione della pena su richiesta, aveva proceduto all’apertura del procedimento disciplinare oltre 2 anni dopo l’accertamento dei fatti: «un lasso di tempo questo – aggiunge la Cassazione – non compatibile con il rispetto del principio di tempestività della contestazione dell’addebito». Il datore di lavoro, infatti, non può attendere l’esito del procedimento penale, può semmai sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del processo penale, appunto. Il ricorso viene rigettato e la S.C. precisa che in tema di licenziamento disciplinare, ove sussiste un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza del fatto, la cui prova è a carico del datore di lavoro.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 08:29:55 am da ninfea »
                                  
 


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