Autore Topic: Incidente: ci si ferma per prestare soccorso [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 879 volte)

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Offline ninfea


Incidente: ci si ferma per prestare soccorso e “fare due chiacchere” con la polizia


In caso di incidente stradale, l’obbligo di fermarsi previsto dall’art. 189 c.d.s. mira non soltanto a soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone a cui si sia causato un danno, ma anche ad assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità dell’incidente. Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 24531/14.


Il caso

La Corte d’appello di Milano condannava un uomo non essersi fermato, in seguito ad un incidente stradale con danni alle persone, ai sensi dell’art. 189, commi 1 e 6, c.d.s.. L’imputato ricorreva in Cassazione, ritenendo insussistente il dolo del reato.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, ai fini della configurabilità del reato in cui incorre chi, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo invece necessario quello intenzionale.

Nel caso di specie, le circostanze dell’incidente, la chiamata di un’ambulanza e le lesioni subite anche dallo stesso investitore valorizzavano una situazione che rendeva probabile che si fosse verificato un danno all’altra persona coinvolta che fondasse l’obbligo di fermarsi. Inoltre, questo reato è ravvisabile anche nei casi in cui una persona, al cui collegamento sia ricollegabile un incidente stradale con danno alle persone, si sia fermata, ma poi si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati.

L’intento della norma mira non soltanto a soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone a cui si sia causato un danno, ma anche ad assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità dell’incidente. Perciò, l’obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all’identificazione ed agli accertamenti sul luogo dell’incidente da parte delle forze dell’ordine. Nel caso di specie, l’imputato, dopo una sosta momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, si era allontanato, senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine e senza fornire alla controparte le sue generalità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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