Autore Topic: Agenzia delle Entrate [Casa e Condominio]  (Letto 993 volte)

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Offline ninfea

Agenzia delle Entrate [Casa e Condominio]
« il: Settembre 22, 2013, 09:31:05 am »
L’Agenzia delle Entrate spiega le proroghe su ristrutturazioni e riqualificazioni

Un chiarimento atteso riguarda l’efficacia temporale della proroga 65% per gli “interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia” e per la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore”. Dal momento che le detrazioni sono “rientrate” in vigore grazie alla legge di conversione (Legge n. 90/2013) non era chiaro se dovessero essere comprese le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di efficacia del D.L. n. 63/2013) o solo quelle dal 4 agosto 2013. L’Agenzia propende per la prima data in considerazione del fatto che il legislatore ha parificato anche queste tipologie a quelle cui l’aliquota del 65% si applica dall’entrata in vigore del precedente decreto.L’Agenzia ricorda che per gli interventi su parti comuni condominiali la detrazione del 65% si applica sino al 30 giugno 2014. Gli interventi si riferiscono a “parti comuni degli edifici che interessano tutte le unità immobiliari”. Si intendono parti comuni, ai sensi dell’art.1117 c.c., ad esempio il suolo, i muri maestri, la portineria, l’ascensore, gli impianti di ricezione radiotelevisiva, eccetera. Nell’ambito della proroga della detrazione al 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano a pieno titolo anche gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo che riguardano interi fabbricati e che sono eseguite da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che, entro 6 mesi dal termine dell’intervento, provvedano alla alienazione o assegnazione dell’immobile. Il valore degli interventi, come previsto dall’art. 16-bis, comma 3, non può superare il 25% del prezzo di acquisto/assegnazione e l’importo massimo non può oltrepassare 96.000 euro. La legge di conversione del D.L. n. 63/2013 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 16 del decreto, prevedendo l’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 65% per gli interventi di cui all’art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986 (opere per la messa in sicurezza statica, realizzazione di documentazione atta a comprovare la sicurezza statica, realizzazione di interventi necessari per il rilascio della documentazione) realizzati in zone sismiche ad alta pericolosità “sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici legati strutturalmente”. Per fruire dell’agevolazione è necessario che le procedure siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge n. 90/2013 di conversione del D.L. n. 63/2013). I contribuenti che già fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di un’ulteriore detrazione del 50% sui mobili e i grandi elettrodomestici che siano “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Rientrano fra questi non soltanto gli interventi di ristrutturazione “stricto sensu”, ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria di restauro e di risanamento conservativo. Non solo: l’agevolazione può essere fruita anche se il mobile o l’elettrodomestico verrà utilizzato nelle parti comuni di edifici residenziali. È il caso, ad esempio, delle guardiole o dell’appartamento del portiere. La detrazione può inoltre riguardare mobili o grandi elettrodomestici che siano locati in ambienti diversi da quelli su cui è effettuata la ristrutturazione dell’unità immobiliare, purché evidentemente l’immobile sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione. Altro chiarimento importante riguarda il fatto che i beni agevolabili possono riguardare anche gli interventi edilizi sostenuti a decorrere dal 26 giugno 2012, per effetto dell’esplicito richiamo, nella norma, al comma 1 dell’art, 16 D.L. n. 63/2013. Non va trascurato il fatto che le spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione, però, che “siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati”. La data di inizio lavori deve dunque precedere il sostenimento della spesa. Quanto agli adempimenti l’Agenzia richiama il proprio Comunicato stampa del 4 luglio 2013, ricordando che i contribuenti devono rispettare le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, ovvero bonifico bancario o postale, indicazione dell’apposita causale, del codice fiscale del beneficiario e del numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a cui il bonifico è effettuato. È consentito il pagamento con carte di credito o di debito (in questo caso fa fede la data di  utilizzo della carta), ma non il pagamento in contanti.


Fonte: http://fiscopiu.it/news/circolare-29e-l-agenzia-spiega-le-proroghe-su-ristrutturazioni-e-riqualificazioni

« Ultima modifica: Gennaio 14, 2014, 22:04:19 pm da ninfea »
                                  
 

Offline pinkfloyd

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Re:Agenzia delle Entrate
« Risposta #1 il: Settembre 22, 2013, 14:38:39 pm »
Non ci capisce niente troppe date di legge, invece bisogna incentivare all'acquisto elettrodomestici per risparmio mah non fa la cosa giusta coloro che stanno ristrutturando la casa per coincidenza saranno guadagnati, e sempre da parte dei ricchi perché se si vuole approffitare solo chi ha solo soldi!!! :regole:
Vivi e lascia vivere, perché niente è più importante della vita, quindi fregatene di ciò che pensano, fregatene di chi non ti è amico, fregatene di chi parla alle tue spalle, vivi alla faccia di coloro che sono invidiosi, vivi alla faccia di chi è falso, dimentica chi ti ha fatto male e sorridi, si indifferente al suo pensiero e ricorda che... il vero amico sei solo tu! Straordinaria follia.
 


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