Autore Topic: Guerra tra giornali online [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 840 volte)

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Guerra tra giornali online [Responsabilità e Sicurezza]
« il: Aprile 30, 2014, 22:54:18 pm »

Guerra tra giornali online:
il collegamento ipertestuale non viola il diritto d’autore
se il documento è liberamente accessibile

Giulia Milizia

 

L’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet( Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza su causa C-466/12). Nulla vieta che lo Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-466/12 depositata recentemente, nel risolvere una lite tra due giornali svedesi online.


Il caso

Una testata offriva ai propri clienti, «secondo le loro necessità, liste di collegamenti Internet cliccabili verso articoli pubblicati da altri siti Internet». I ricorrenti, redattori di detti articoli sulla rivista rivale, contestavano la violazione del loro diritto d’autore, perché il collegamento ipertestuale non era tale da far percepire all’utente il rinvio ad un altro sito web e perché non lo avevano autorizzato. I ricorrenti agirono penalmente per il rispetto dei loro diritti e per la refusione dei danni, pur ammettendo che le opere erano di libero accesso al pubblico. È questo il punto focale della vicenda fatto valere dal convenuto quale scriminante del suo comportamento, ribadendo che il link era una mera segnalazione «ai suoi clienti dei siti Internet in cui si trovano le opere di loro interesse», perciò lecita. La Corte, competente a dirimere la lite, ha, quindi, sollevato queste pregiudiziali: «1) se il fatto che un soggetto diverso dal titolare del diritto d’autore su una determinata opera fornisca un collegamento cliccabile alla stessa sul proprio sito Internet si configuri come comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29]. 2) Se sia rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, il fatto che l’opera alla quale rimanda il collegamento si trovi su un sito Internet accessibile a chiunque senza limitazioni oppure che l’accesso sia in qualche modo limitato. 3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, si debba distinguere il caso in cui l’opera, dopo che l’utente abbia cliccato il collegamento, sia presentata su un altro sito Internet da quello in cui l’opera sia presentata con modalità tali da offrire al cliente l’impressione di restare nello stesso sito Internet. 4) Se uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29». La CGUE ha risolto come sopra. La materia è regolata dal Trattato OMPI (organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) del 16/12/96, recepito dalla decisione 2000/278/CE del Consiglio del 16/3/00. «L’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede che le parti contraenti devono conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione per la protezione delle opere artistiche e letterarie, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nel testo risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»)». Inoltre i Considerando 1, 4, 6, 7, 9 e 19 della Direttiva 2001/29 auspicano un’armonizzazione, a livello comunitario ed internazionale, delle norme sulla tutela del diritto di autore finalizzato a proteggere lo stesso, i diritti connessi ed a creare un libero mercato volto a favorire la libera concorrenza ed a contribuire «alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale». L’art. 3, in questione, sancisce che «1. gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (…)3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo». Ogni comunicazione al pubblico di un’opera coperta da copyright deve essere autorizzata dall’autore e/o dal titolare dei diritti di sfruttamento. La nozione in esame «consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» ( ITV Broadcasting e a., C-607/11, del 7/3/13, inedita)». Il primo deve essere inteso «in senso ampio (v. Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08,del 4/10/11) e ciò allo scopo di garantire, come risulta segnatamente dai considerando 4 e 9 della direttiva 2001/29, un elevato livello di protezione ai titolari del diritto d’autore». La «messa a disposizione del pubblico» deve essere potenziale: gli utenti devono poter accedere alle opere protette, senza che rilevi se si avvarranno di tale facoltà o meno. Nella fattispecie i documenti erano accessibili senza alcun limite, perché disponibili gratuitamente sul giornale online con cui collaborano i ricorrenti (SGAE, C-306/05 del 7/12/06). Inoltre la comunicazione deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, non considerato dagli autori e sia quella iniziale che finale deve avvenire con le stesse tecniche di diffusione. Orbene non vi è dubbio che la fattispecie sia sussumibile sotto questa definizione, perché il servizio è offerto «tramite collegamento ipertestuale cliccabile». L’autorizzazione non era necessaria. Infatti difetta la condizione di «pubblico nuovo», poiché il link rinviava direttamente al materiale consultabile su un altro sito consultabile senza alcuna restrizione: tutti gli internauti potevano leggerlo. Non potendosi, quindi, invocare tale protezione, non era necessaria alcuna autorizzazione degli autori per crearlo. Ampliamento della tutela. Per raggiungere i fini prefissi da questa normativa, stante l’obbligo di ciascun Stato membro di non adottare decisioni e/o leggi ad essa contrarie (Luksan, C-277/10 del 9/2/12), nulla vieta che «possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo» o che possa stipulare convenzioni con altri stati per implementarla.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


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