Autore Topic: Le regole per non avere sorprese al rientro da una vacanza all’estero [Regolamenti]  (Letto 804 volte)

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Offline ninfea

Germano Palmieri


Si avvicina, crisi economica permettendo, il periodo delle vacanze; vacanze che molti trascorreranno all’estero, per cui non è inutile un ripasso dei limiti e delle formalità da rispettare  se si vuole attraversare la frontiera senza problemi e conseguenti patemi d’animo. A parte  la necessità d’informarsi (ed eventualmente rinnovare per tempo) sui documenti occorrenti per recarsi in questo o quel Paese (non sono pochi coloro che, una volta  raggiunto il porto d’imbarco, magari dopo un viaggio di centinaia di chilometri, vengono  rispediti a casa per un passaporto scaduto o perché erano convinti che questo documento potesse essere sostituito dalla carta d’identità per qualsiasi destinazione), a parte questa precauzione, si diceva, è opportuno conoscere quali e quante merci, e a quali condizioni, è consentito mettere in valigia,  per evitare che al rientro in Italia la fatidica domanda (“Niente da dichiarare?”) rivoltaci dal doganiere comporti un salasso economico o -peggio-  una denuncia: riportare, infatti, un oggetto contraffatto o un  animale di cui è vietata l’importazione, o un quantitativo di merce superiore alla cosiddetta franchigia turistica, significa esporsi a conseguenze penali di non trascurabile peso. Meglio, quindi, informarsi preventivamente sui limiti da rispettare: sia per evitare brutte figure, sia, soprattutto, per non vanificare di  colpo i benefici effetti della vacanza. Diversa è la situazione, a seconda che si rientri da un viaggio in un Paese dell’Unione Europea o estraneo a questa organizzazione: si parla a riguardo di Paesi terzi. Per l’esportazione e l’importazione di valuta, invece, come ci accingiamo a vedere, non esistono differenze. Particolari disposizioni regolano poi gli acquisti dei lavoratori frontalieri e di chi risiede in zone di frontiera.

La valuta
Per chi si reca o proviene da un Paese estero, sia che aderisca all’Unione Europea sia che si tratti di Paese terzo, è previsto un limite alla possibilità di portare con sé denaro contante (D. Lgs. 19/11/2008, n. 195). Premesso che per denaro contante s’intendono non solo le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, ma anche gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore e quelli emessi al portatore (per es. i traveller’s chèques), chi si reca o rientra dall’estero portando con sé un importo pari o superiore a 10.000 euro è obbligato a depositare presso l’ufficio doganale, all’atto di  uscire o entrare nel Paese,  una dichiarazione compilata su apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.agenziadogane.gov.it.  A chi, avendone l’obbligo,  non presenta la dichiarazione, vengono irrogate le seguenti sanzioni:
- se si supera il suddetto importo di non più di 10.000 euro,  il sequestro amministrativo  del 30% dell’eccedenza e la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 30%  della stessa eccedenza;
- se si supera il suddetto importo di oltre 10.000 euro,  il sequestro amministrativo  del 50% dell’eccedenza e la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30% al 50% della stessa eccedenza.
La sanzione, con un minimo di 300 euro, è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall’ufficio doganale. L’importo eventualmente sequestrato in eccedenza rispetto alle sanzioni applicate è restituito all’avente diritto che ne faccia richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro. Si può evitare il sequestro pagando immediatamente presso l’ufficio doganale una sanzione pari al 5% dell’eccedenza che non superi i 10.000 euro (al 15%  dell’eccedenza se compresa tra 10.000 e 40.000 euro), con un minimo di 200 euro. In alternativa (ma in tal caso non si evita il sequestro) la sanzione può essere pagata entro 10 giorni dall’accertamento della violazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’oblazione non è consentita se l’eccedenza supera i 40.000 euro o se nei cinque anni precedenti l’accertamento della violazione si era stati ammessi a fruire dello stesso beneficio.


L'intero dossier è consultabile su:  http://www.giuffre.it/it-IT/dirittotutti/10945/Le_regole_per_non_av.html


« Ultima modifica: Aprile 10, 2014, 23:10:42 pm da ninfea »
                                  
 


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