Autore Topic: Singole transazioni superano la soglia antiriciclaggio [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 779 volte)

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Offline ninfea


Singole transazioni superano la soglia antiriciclaggio


l divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato tramite il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 6792/14.I


Il caso

Un uomo proponeva ricorso avverso il decreto emesso nei suoi confronti dal Ministero del Tesoro, con il quale glie era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione della normativa antiriciclaggio ed antiusura introdotta con il d.l. n. 143/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti senza il tramite degli intermediari abilitati. In particolare l’opponente lamentava che i giudici avessero ritenuto violata la normativa, facendo riferimento al valore complessivo dei trasferimenti in denaro anziché al valore delle singole operazioni. La Corte in proposito ricorda un proprio precedente orientamento secondo cui in tema di violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall’art. 1, 1 comma, d.l. n. 143/1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato tramite il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Ne consegue che non possono ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l’importo di ciascuna di esse inferiore al limite previsto dalla normativa suddetta, potendo la conformità di esse alla disciplina antiriciclaggio essere riconosciuta soltanto quando sia da escludere che i diversi trasferimenti rappresentino delle operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo superiore ad euro 12.500. In sostanza conclude la Corte, la finalità della normativa è proprio quella di prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e condannare conseguentemente le condotte economicamente illecite. Nel caso di specie s’impone dunque il rigetto del ricorso, perché correttamente il Tribunale ha valutato la sussistenza oggettiva dell’infrazione in relazione all’ammontare complessivo dei trasferimenti in denaro. Difatti la Corte ha evidenziato come dal ricorso sia possibile evincere con chiarezza che le transazioni finanziarie erano state poste in essere a distanza di pochi mesi e risultavano inoltre funzionalmente collegate tra loro.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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