Autore Topic: Il lavoratore è esperto, ma a scuola ci deve andare comunque [Lavoro]  (Letto 833 volte)

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Offline ninfea


Il lavoratore è esperto, ma a scuola ci deve andare comunque


In materia di tutela della salute e della sicurezza, l’attività di formazione del lavoratore, a cui è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal suo personale bagaglio di conoscenze, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e formazione legislativamente previste. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 21242/14.


Il caso

La Corte d’appello di Trieste confermava la condanna nei confronti di un uomo, accusato del reato di lesioni colpose gravi a danno di un suo dipendente, che era rimasto ferito mentre lavorava ad un apparecchio tritacarne. L’imputato, legale rappresentante di una società, non avrebbe adeguatamente formato il lavoratore sull’uso, e la pericolosità, del macchinario.

L’imputato ricorreva in Cassazione, affermando che il dipendente aveva dichiarato di aver lavorato per molti anni con tali tipi di apparecchiature e di essere già stato fornito in precedenza di tutti gli strumenti antinfortunistici. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione segnalava che una conoscenza generica delle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dei connessi rischi insiti, anche quando derivata dal pregresso svolgimento di compiti analoghi non surroga l’attività di formazione che il datore di lavoro è tenuto a somministrare al lavoratore. Il datore di lavoro, quindi, ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto, senza che abbia rilievo, nel senso di escludere tale obbligo, la circostanza della destinazione occasionale del lavoratore a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva. Le conoscenze aiutano, ma non escludono la formazione.

In più, l’attività di formazione del lavoratore, a cui è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal suo personale bagaglio di conoscenze, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra loro.

L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e formazione legislativamente previste. Perciò, la prova dell’assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del dipendente non potevano non poteva basarsi sulla semplice dichiarazione del lavoratore infortunato, che aveva vantato una sua esperienza nell’utilizzo del macchinario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


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