CrazyZone

..:: Argomenti Vari ° General ::..
=> Metropolis => L'angolo della politica => Topic aperto da: ambarambacicicoco - Giugno 14, 2012, 19:26:47 pm

Titolo: Ddl alla Camera, sì tra tensioni: corruzione, le nuove norme
Inserito da: ambarambacicicoco - Giugno 14, 2012, 19:26:47 pm
Ddl alla Camera, sì tra tensioni: corruzione, le nuove norme
Condannati fuori dalle Camere, introdotto reato di 'corruzione tra privati'

(http://www.televideo.rai.it/cms2008/Contents/immagini/2010/7/camera_deputati_296.jpg)

Nessun condannato in via definitiva potrà entrare in Parlamento o avere incarichi di governo, ma a partire dal 2018, stabilisce la delega contenuta nel ddl anti-corruzione. Anche se il ministro Filippo Patroni Griffi in una nota precisa: "Con il testo approvato oggi, il Governo è in grado di esercitare la delega a partire dal giorno successivo all'approvazione della legge e in questo modo i nuovi divieti sarebbero di immediata applicazione. Il termine della delega è un termine massimo".

Se l'articolo 10 del ddl Anticorruzione diventerà legge, le persone condannate con sentenza passata in giudicato a più di due anni per i reati gravi (come mafia e terrorismo) e per quelli contro la Pubblica Amministrazione o coloro che hanno subito condanne sempre in via definitiva per tutti gli altri reati per i quali sono previste pene superiori nel massimo a tre anni, non potranno essere elette né al Parlamento nazionale, né a quello europeo, né potranno ricoprire incarichi di governo. Tali limiti però varranno solo dopo il 2013. Cioè a partire dalla legislatura del 2018.

Nel testo licenziato dalle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, e sul quale il governo ha chiesto e ottenuto la fiducia, si dà infatti un anno di tempo al governo per fare un decreto legislativo sulla materia delle incandidabilità.

Introdotto reato di 'corruzione tra privati'
L'art. 14 del ddl introduce nell'ordinamento italiano il reato di 'corruzione tra privati'. Il che significa che i vertici di una societa' (amministratori, direttori generali, dirigenti vari, sindaci e liquidatori ecc.) che in cambio di denaro o di altre utilita' (anche promesse) per loro o per altri compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o di quelli di fedelta', cagionando un danno alla societa' stessa, rischiano il carcere da 1 a 3 anni.

La pena della reclusione fino a 1 anno e 6 mesi si applica anche se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti ai vertici delle societa'.

Analoga condanna rischia chi da' o promette denaro o altra utilita' a questi stessi soggetti. Le pene raddoppiano se si tratta di societa' quotate in borsa, nei mercati italiani o europei, o con titoli diffusi tra il pubblico "in misura rilevante".

Fonte TelevideoRAI (http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/articolo.jsp?id=12600)