Autore Topic: Acquistano un appartamento e fanno uso esclusivo del sottoscala [Casa e Condominio]  (Letto 908 volte)

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Offline ninfea


Acquistano un appartamento e fanno uso esclusivo del sottoscala:
ma la proprietà di quest’ultimo non è automatica

 

La proprietà da parte di un condomino della rampa di scale che porta al suo appartamento non comporta automaticamente anche la proprietà dell’area sottostante, dato che il sottoscala può anche essere venduto separatamente. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 28350/13.


Il caso

Due coniugi acquistavano un appartamento posto al piano terra di un condominio e muravano una porta che permetteva l’accesso a un vano sottoscala, facendone, così, un uso esclusivo. Questo perché, a detta loro, il locale aveva anche un’altra apertura adducente l’interno dell’immobile dei convenuti. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame dei convenuti solo per quanto riguardava la richiesta di ripristino dell’altezza del pavimento della cantina ma lo respingeva nel resto, in quanto l’apertura del vano scala all’esterno non esisteva già al momento dell’acquisto. Per la cassazione di tale sentenza, i coniugi propongono ricorso. Interpretazione dell’espressione “vano scala”. I coniugi denunciano la violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) in merito all’identificazione dell’oggetto del trasferimento di proprietà: il vano scala comprende anche lo spazio sottostante e, quindi, le contrarie valutazioni del giudice dell’impugnazione hanno seguito un iter logico difettoso. Il motivo è infondato in quanto «nell’ipotesi in cui un condomino risulti proprietario esclusivo della rampa di scale accedente al suo appartamento, la parte di area sottostante alle scale non può ritenersi idonea a costituire, con esse, una entità unica ed inseparabile (così da rendere non predicabile l’ipotesi che il dante causa del detto condominio, nell’alienare la proprietà delle scale, abbia potuto escludere dalla vendita la superficie sottostante), postulando il concetto di incorporazione, al pari di quello di accessione, una unione fisica e materiale del manufatto rispetto al suolo (o, in ogni caso, l’impossibilità di utilizzare il suolo stesso come entità autonoma rispetto al manufatto), ciò che non è lecito affermare con riguardo a una superficie (libera) sormontata da una rampa di scale». Il ricorso, quindi, è rigettato.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


                                  
 


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