Autore Topic: Bonus di 80 euro: ora anche ai disoccupati [Tasse e Fisco]  (Letto 1162 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ambarambacicicoco

Bonus di 80 euro: ora anche ai disoccupati [Tasse e Fisco]
« il: Maggio 15, 2014, 07:10:18 am »
Bonus di 80 euro: ora anche ai disoccupati
14 maggio 2014


Ottanta euro in più nella busta paga dei lavoratori italiani fino a una certa soglia di reddito: è stato approvato dal Governo Renzi il decreto che prevede il bonus. L’agenzia delle entrate ha precisato che ne ha diritto anche chi percepisce l’assegno di disoccupazione, la mobilità e la cassa integrazione.


Il Governo Renzi ha approvato il decreto che porterà nelle tasche dei lavoratori italiani 80 euro in più. Data di partenza: il primo periodo di paga utile. Quasi sicuramente, quindi, il bonus arriverà con lo stipendio di maggio. Ma a chi spetta e chi, invece, ne resta fuori?

Nello stesso decreto rientra anche l’aumento (da luglio) della tassazione sulle rendite finanziare. Siamo d’accordo con il fine, ma il piccolo risparmiatore non deve pagare quanto chi investe grossi capitali. Firma la petizione per dar voce alla nostra proposta di revisione più equa della tassazione.

A chi spetta

Il bonus Irpef spetta a tutti i lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente come:

  • i soci lavoratori delle cooperative;
  • i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione;
  • i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione;
  • i titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;
  • i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto;
  • i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

Per ottenerlo non devi fare nulla, ti viene riconosciuto automaticamente dal tuo datore di lavoro in busta paga sulla base dei dati reddituali di cui è a conoscenza. Per chi percepisce le indennità di mobilità o di disoccupazione viene erogato direttamente dall’ente insieme all’indennità.

Hanno diritto al bonus anche colf e badanti, ma in questo caso i datori di lavoro non devono corrisponderlo: saranno i lavoratori stessi che, per ottenerlo, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) l’anno prossimo.

Anche per i lavoratori deceduti gli eredi possono chiedere il riconoscimento del bonus in occasione della presentazione della sua dichiarazione dei redditi tramite modello Unico.

A quanto ammonta

Il bonus Irpef viene calcolato sul reddito complessivo annuo e viene diviso per il numero di stipendi che verranno percepiti dal mese di maggio fino a fine anno, quindi nella maggioranza dei casi sarà diviso per 8 (buste paga da maggio a dicembre). Come avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno. Quindi, se lavori solo da luglio a novembre percepirai i 5/12 del bonus. Viceversa, se hai lavorato solo i primi mesi dell’anno avrai diritto a recuperare il bonus che non hai percepito presentando la dichiarazione dei redditi l’anno prossimo.

Nella tabella seguente trovi l’ammontare complessivo del bonus (per chi nel 2014 lavora tutto l’anno), da suddividere tra le prossime buste paga che percepirai.

Reddito annuo lordo    Bonus annuo
da 0 a 8.000 euro                         0
da 8.000 a 24.000 euro       640
24.500 euro                             480
25.000 euro                             320
25.500 euro                             160
da 26.000 euro in poi                 0

Per redditi compresi tra 8.000 e 24.000 euro la detrazione è fissa a 640 euro. Per i redditi compresi tra i 24.000 e 26.000, invece, la detrazione viene calcolata in base al reddito. Nella tabella trovi alcuni esempi tra quelli più frequenti. Ovviamente, la cifra precisa potrà subire delle piccole variazioni, che dipendono, appunto dal tuo reddito preciso.

A cosa fare attenzione

Il bonus Irpef spetta esclusivamente a chi non è incapiente e cioè a chi, una volta tolte dall’imposta totale le detrazioni da lavoro, ha ancora imposte da pagare. In pratica chi guadagna fino a 8.000 euro all’anno sicuramente non ne ha diritto. Se però hai lavorato solo per alcuni mesi all’anno guadagnando complessivamente 8.000 euro, potresti aver comunque diritto a una parte del bonus. Per questo è sempre bene controllare e farlo presente al datore di lavoro o a chi ti presta assistenza fiscale.

Se guadagni più di 8.000 euro all’anno e hai a carico il coniuge e/o i figli risultando, quindi, incapiente grazie alle detrazioni per carichi di famiglia, il bonus ti viene riconosciuto lo stesso.
Ricordati che se cambi lavoro nel corso dell’anno devi comunicare al nuovo datore l’importo del bonus eventualmente percepito fino a quel momento. In questo modo ti verrà applicata la corretta tassazione ed eventualmente ti verrà riconosciuto il bonus residuo che ti spetta. Allo stesso modo se percepisci più redditi da lavoro che complessivamente producono un reddito superiore a quello che ti da diritto al bonus, ricordati di comunicare a ogni datore di lavoro di non applicarlo, altrimenti quando l’anno prossimo presenterai il modello 730 dovrai restituire quanto ti è stato indebitamente corrisposto. Fai attenzione anche se precepisci redditi da locazioni su cui paghi la cedolare secca, infatti anche questi concorrono al calcolo del limite di reddito totale per ottenere il bonus.

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 

Offline ninfea

Re:Bonus di 80 euro: ora anche ai disoccupati [Tasse e Fisco]
« Risposta #1 il: Maggio 15, 2014, 19:59:41 pm »

fatto   :yes:

                                  
 

Offline ninfea

Re:Bonus di 80 euro: ora anche ai disoccupati [Tasse e Fisco]
« Risposta #2 il: Maggio 15, 2014, 22:00:42 pm »

Bonus IRPEF anche per mobilità,
cassa integrazione e indennità di disoccupazione


Con la Circolare n. 9/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal D.L. n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente: il bonus IRPEF di 80 euro scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Tra le novità anche il fatto che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus. Dopo giorni di polemiche e interrogativi irrisolti, l’Agenzia delle Entrate rompe il silenzio e, con la Circolare n. 9/E, interviene sullo sgravio fiscale, ora all’attenzione del Senato sotto una valanga di emendamenti, che dovrebbe arrivare nella busta paga di maggio: il credito IRPEF scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Tali somme, infatti, costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello. Ragguagli anche sul calcolo del credito da erogare e sui relativi criteri: una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Sarà, comunque, possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Si aggiunge, infine, che per verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al bonus, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall'art. 34, Legge n. 388/2000.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !