Autore Topic: Immobile usucapito? Sì all’agevolazione prima casa [Casa e Condominio]  (Letto 616 volte)

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Offline ninfea


La nota II bis all’articolo 8 della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986, introdotta con l’art. 23, comma 2, d.l. 69/1989, ha equiparato la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà. Il dubbio è, ma tale equiparazione è rilevante anche ai fini di godimento della c.d. «agevolazione prima casa»? Dubbio che l’Agenzia delle entrate, rifacendosi a recenti pronunce della Corte di Cassazione, ha sciolto con la risoluzione n. 25/E.
Le Entrate si collegano alla Corte di Cassazione la quale ha recentemente affermato che l’evoluzione della normativa sulle agevolazioni “prima casa” ha comportato delle modifiche in termini di «requisiti soggettivi e oggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento guardando con favore anche agli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso».
Agevolazioni prima casa anche per gli immobili usucapiti. Secondo la S.C., l’equiparazione tra i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi e gli atti traslativi a titolo oneroso va inserita nel contesto di tale evoluzione normativa all’insegna del favor legis. In conclusione, gli Ermellini hanno ritenuto che «i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui all’art. 8, nota II bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986».
Applicabilità limitata alla sola imposta di registro e non anche alle imposte ipotecarie e catastali. L’Agenzia, dunque, «reputa condivisibile l’interpretazione che vale ad estendere l’applicabilità dei benefici “prima casa”, limitatamente all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione». E, in conclusione, precisa che, «nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine», la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione, - si legge nella risoluzione - «andrà effettuata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima».

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« Ultima modifica: Aprile 17, 2014, 21:27:55 pm da ninfea »
                                  
 


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