Autore Topic: Cessione di preziosi posti auto: vendita inopponibile ai precedenti acquirenti [Casa e Condominio]  (Letto 633 volte)

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Offline ninfea

Non rientra tra le obbligazioni del venditore consegnare la cosa al compratore quando l’effettivo trasferimento non è mai avvenuto, poiché terze persone già hanno acquistato gli stessi posti auto: la vendita successiva non è loro opponibile. E’ quindi giuridicamente impossibile immettere il neo acquirente nel possesso dei parcheggi già ceduti. Con la sentenza 8518/13 la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.


Il caso

Un uomo compra, il 27 marzo 1990, un appartamento. Con scrittura privata autenticata da notaio viene anche trasferita la proprietà di alcuni posti macchina coperti, un bene prezioso in una Regione, come è la Liguria, in cui lo spazio tra mari e monti è davvero limitato. I due venditori non immettono nel possesso dei posti auto il compratore, ma i millesimi relativi per le spese condominiali gli vengono comunque addebitatati. Tutto ciò è certificato da una sentenza di Corte d’Appello passata in giudicato. Lo sfortunato acquirente quindi, ricominciando un nuovo iter processuale, chiede al Tribunale di essere immesso nel possesso dei parcheggi e di ricevere il risarcimento per i danni subiti. Domande respinte. La Corte d’Appello, conferma l’improponibilità delle domande risarcitorie per preclusione da giudicato ma, in parziale riforma, condanna i due venditori ad immetterlo nel possesso alla quota di comproprietà dell’area di parcheggio, nonostante riconosca «che il giudicato intervenuto nella precedente causa tra le parti non era opponibile ai terzi possessori della quota». Impossibile immettere l’acquirente nel possesso del parcheggio: è già venduto. I due venditori ricorrono per cassazione, lamentando una violazione di giudicato, visto che la precedente sentenza aveva dichiarato solo la loro inadempienza, responsabili per evizione o vendita di cosa altrui, senza alcuna domanda di immissione nel possesso. La S.C. rileva che l’obbligo di consegnare la cosa al compratore ex artt. 1476 e 1477 c.c. «presuppone l’effettivo trasferimento della proprietà della cosa stessa all’acquirente». Trasferimento che deve essere in questo caso escluso, visto che lo stesso giudice ha riconosciuto che la quota di comproprietà dei posti auto «era già stata alienata in precedenza ad altri condomini dello stabile in cui era compreso l’immobile venduto». Considerato ciò, il giudice di merito è del tutto incoerente nel non riconoscere che «non era giuridicamente possibile far conseguire all’acquirente il possesso di tale quota dei posti auto la cui titolarità era stata trasferita a terzi cui la vendita del 27-3-1990 non era opponibile». Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, annullando la sentenza impugnata, senza però ordinare alcun rinvio. Ha infatti la possibilità di decidere nel merito per il rigetto della domanda di immissione nel possesso delle quote di comproprietà dei posti auto.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


« Ultima modifica: Aprile 09, 2014, 22:45:00 pm da ninfea »
                                  
 


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