Autore Topic: Si può chiedere il risarcimento [Lavoro]  (Letto 1120 volte)

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Offline ninfea

Si può chiedere il risarcimento [Lavoro]
« il: Ottobre 04, 2013, 23:53:05 pm »
Si può chiedere il risarcimento vent’anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro?

Il lavoratore che, nel momento in cui il diritto dell’ente previdenziale al versamento dei contributi è estinto per prescrizione e viene così completata la fattispecie produttiva del danno, non prova di avere chiesto invano al datore la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 l. n. 1338/1962, concorre con la propria negligenza a cagionare il danno. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 20827/13.

Il caso
Il socio di fatto di una società di fatto era stato condannato, in solido con altri soci, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per l’omesso versamento di contributi previdenziali da parte della società a una lavoratrice, previo riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Il soccombente, contro tale decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il periodo di quasi vent’anni trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro e l’esercizio dell’azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. contro il datore, senza che la lavoratrice avesse assunto alcuna iniziativa riparatoria o risarcitoria nei confronti dello stesso datore oppure dell’ente previdenziale, rende evidente l’inerzia colposa della medesima, idonea a ridurre o a elidere il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. Per la Suprema Corte la censura è fondata. In base all’art. 2116, comma 2, c.c., qualora le istituzioni di previdenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore; ma maturato il termine di prescrizione, come nel caso di specie, il credito si estingue di diritto. A riguardo, gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento prevalente secondo cui, quando il danno da omessa contribuzione consista nella perdita della pensione, esso non può considerarsi realizzato, e non è pertanto risarcibile, prima che il lavoratore abbia raggiunto l’età pensionabile: da questo momento, e non prima, può pertanto decorrere la prescrizione. In risposta, l’ordinamento offre al soggetto passivo del diritto la possibilità di reagire attraverso l’invocazione dell’art. 1227 c.c., che permette la diminuzione del risarcimento per concorso colposo nella produzione del danno. La sentenza impugnata aveva sostenuto che l’art. 2116 c.c. non subordina l’azione risarcitoria spettante al lavoratore, ad alcuna azione «da esperire preventivamente e necessariamente». Ciò, per Piazza Cavour «è vero, ma non tiene conto dell’onere di diligenza che al lavoratore è imposto dall’art.1227 c.c.». Infatti, secondo la Cassazione, il lavoratore che, nel momento in cui il diritto dell’ente previdenziale al versamento dei contributi è estinto per prescrizione e viene così completata la fattispecie produttiva del danno, non prova di avere chiesto invano al datore la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 l. n. 1338/1962, concorre con la propria negligenza a cagionare il danno suddetto, per cui il risarcimento può essere ridotto oppure escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.Pertanto, la sentenza è stata cassata con rinvio.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Gennaio 10, 2014, 23:54:10 pm da ninfea »
                                  
 


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