Autore Topic: Vademecum dall’INPS sull'utilizzo dei buoni lavoro [Lavoro]  (Letto 928 volte)

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Offline ninfea

Vademecum dall’INPS sull'utilizzo dei buoni lavoro [Lavoro]
« il: Aprile 04, 2013, 15:25:00 pm »

La Riforma del mercato del lavoro ha modificato in modo significativo la disciplina del lavoro occasionale accessorio. Con la Circolare del 29 marzo 2013, n. 49 l’INPS fornisce ora indicazioni in merito a tali novità normative. Sono prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi  complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Le prestazioni di natura occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente. Il nuovo limite è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, che prevedeva un tetto di 5.000 euro annui nei confronti del medesimo committente. 

L’art. 70 (comma 2) interviene anche sull’impiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole, precisando i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura. Al comma 3, si conferma la possibilità del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Infine, il comma 4 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

A differenza della precedente normativa, che indicava tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, ad eccezione del richiamo a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e ad un altro specifico caso riguardante l’agricoltura. Il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, ferma restando l’incompatibilità, per finalità antielusive, del ricorso all’istituto del lavoro occasionale con lo status di lavoratore subordinato impiegato presso lo stesso datore di lavoro. La Circolare contiene anche indicazioni in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte di studenti, pensionati e disoccupati; lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito; lavoratori stranieri.


Per approfondire:
http://fiscopiu.it/news/vademecum-dall-inps-sullutilizzo-dei-buoni-lavoro 

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 08:17:09 am da ninfea »
                                  
 


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