Autore Topic: Licenziamento legittimo se il lavoratore non accetta la mansione inferiore [Lavoro]  (Letto 733 volte)

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Offline ninfea

Licenziamento legittimo se il lavoratore non accetta la mansione inferiore




Una donna chiede la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti dopo essere stata valutata inidonea al sollevamento di pesi superiore ai 15 kg, nello svolgimento delle mansioni di Operatore Tecnico addetto all’assistenza presso una clinica privata. La Corte territoriale respinge la sua domanda, rilevando che la donna non ha manifestato la volontà di essere adibita a mansioni inferiori (con stipendio inferiore rispetto a quello percepito) pur di mantenere il posto di lavoro, mentre, risulta provato che presso la clinica non esistevano possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti. Nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative, infatti, il patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, costituisce un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, solo se sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore. La donna ricorre in Cassazione avverso tale sentenza assumendo che la Legge n. 68/1999 prevede all’art. 4 che non possano essere licenziati i lavoratori divenuti disabili a causa di un infortunio se possono essere assegnati a mansioni inferiori, e contestando il fatto di non essere stata messa nella condizione di esprimere tale volontà. La Suprema Corte – con la sentenza del 2 agosto 2013, n. 18535 – nel respingere il ricorso della lavoratrice ha affermato che l’onere del repechage del lavoratore inidoneo allo svolgimento delle mansioni alle quali è adibito è principio pacificamente espresso dalla sentenza 7755 del 7 agosto 1988. In tale pronuncia i giudici di legittimità avevano precisato come la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato se risulta ineseguibile non soltanto l’attività svolta in concreto dal prestatore, ma è esclusa anche la possibilità di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti e persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori (senza mutamenti dell’assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall’imprenditore).


http://fiscopiu.it/news/licenziamento-legittimo-se-il-lavoratore-non-accetta-la-mansione-inferiore


« Ultima modifica: Aprile 09, 2014, 22:43:35 pm da ninfea »
                                  
 


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