Autore Topic: Muro pericolante: il Comune lo consolida [Casa e Condominio]  (Letto 1083 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Muro pericolante: il Comune lo consolida [Casa e Condominio]
« il: Agosto 22, 2013, 23:24:43 pm »
Muro pericolante: il Comune lo consolida, ma il condominio lo deve rimborsare


I comproprietari del muro non avevano ottemperato all’ordine amministrativo di esecuzione dei lavori di consolidamento. L’importo dovuto è stato correttamente dimostrato con la nota spese dei lavori, la deliberazione di approvazione della contabilità finale e la fattura dell’impresa esecutrice. Con la sentenza 9031/13 la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello.



Il caso

Il muro sta per cadere! Siamo in Sicilia. Tre familiari hanno la comproprietà di uno stabile. Un muro è pericolante, potrebbe cadere verso la strada, danneggiando cose o persone. Il Comune ordina ai proprietari di consolidare il muro. Di fronte alla loro inerzia, il Comune provvede ad eseguire i lavori necessari per salvaguardare l’incolumità pubblica, tramite un’impresa edilizia. Ma poi presenta il conto: 33mln di lire. Il Tribunale condanna i tre comproprietari al pagamento di tale somma, a titolo di rimborso per le spese sostenute dal Comune. La Corte d’Appello esenta dal pagamento due dei comproprietari, riducendo al 55% la somma dovuta dall’unica comproprietaria tenuta al pagamento. I quattro eredi della condannata ricorrono per cassazione. Sostengono che la loro dante causa non era comproprietaria del muro in questione e che quindi non era tenuta alla sua riparazione. Il giudice avrebbe trascurato «di considerare che la condominialità del manufatto doveva essere esclusa, stante la sua funzione di sorreggere un sovrastante giardino di proprietà altrui». Erroneamente avrebbe poi inferito la qualità di comproprietaria dalla scrittura di impegno all’esecuzione dei lavori firmata dalla loro dante causa, escludendo quella degli altri due, benché destinatari dell’ordinanza di ripristino. I ricorrenti si lamentano poi della mancata rideterminazione del quantum sia del credito vantato dal Comune sia dei relativi interessi. La Suprema Corte rileva che il motivo di ricorso è identico a quello presentato in appello, ritenuto in quella sede inammissibile in quanto eccezione nuova rispetto al giudizio di primo grado. La dimostrazione dell’importo dovuto emerge poi chiaramente dalla documentazione presentata dal Comune: nota spese dei lavori, deliberazione di approvazione della contabilità finale e fattura dell’impresa esecutrice dei lavori. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it


« Ultima modifica: Gennaio 18, 2014, 15:54:42 pm da ninfea »
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !