Autore Topic: Rifiuto concordare con gli altri condomini:ne paga le conseguenze [Casa e Condominio]  (Letto 840 volte)

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Offline ninfea

Rifiuta l’ipotesi di concordare con gli altri condomini una soluzione condivisa: ne paga le conseguenze
 

Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 21386/13 a un condomino particolarmente litigioso con gli altri abitanti dell’immobile. Titolare di più della metà dell’edificio vuole che sia annullata una delibera assembleare.

Il caso
Una persona aveva convenuto in giudizio i condomini di un edificio chiedendo l’annullamento della delibera assembleare - adottata senza il suo consenso – di approvazione delle tabelle millesimali. Il Tribunale aveva determinato le tabelle sulla base delle risultanze della consulenza e aveva condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite. Allora, quest’ultima aveva proposto appello, contestando nuovamente le tabelle millesimali. La Corte territoriale aveva accolto il gravame solo per la parte relativa alla condanna alle spese, condannando l’appellante al pagamento della metà delle stesse, compensate per la residua metà. Inoltre, il giudice di secondo grado, relativamente alla lamentela secondo cui il c.t.u. si era discostato dai criteri fissati dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480/1966, aveva spiegato che le indicazioni per la determinazione dei millesimi di cui alla circolare citata (c.d. tabella Balzani), già per sua natura non vincolante, vanno adattate di volta in volta alla situazione riscontrata in un determinato immobile. Pertanto, la donna era stata condannata al pagamento dei quattro quinti delle spese per il giudizio di appello. Per la cassazione di tale sentenza, essa ha presentato ricorso, censurando la decisione della Corte di merito di compensare solo per metà le spese di lite relative al primo grado di giudizio, malgrado la stessa fosse risultata – si sostiene nel ricorso – pressoché integralmente vittoriosa; nonché la decisione di condannarla al pagamento dei quattro quinti delle spese del grado di appello. Per il S.C. la censura è inammissibile. La prontezza e l’avventatezza nel “litigare” è costata cara. Per gli Ermellini, nella specie, il giudice distrettuale ha ampiamente motivato la propria decisione al riguardo. Infatti, da un lato, ha sottolineato la non con divisibilità della tesi della completa vittoria della ricorrente, avuto riguardo all’approvazione di una tabella che recepiva quasi totalmente le conclusioni del geometra incaricato dall’assemblea condominiale di elaborare le tabelle millesimali; dall’altro, la Corte di merito ha evidenziato il comportamento della ricorrente, che, dopo aver partecipato all’assemblea condominiale nella quale era stato deliberato l’affidamento dell’incarico in questione, aveva adito l’autorità giudiziaria ancor prima di prendere visione delle tabelle. Secondo Piazza Cavour, quanto al giudizio di secondo grado, la soccombenza della donna giustifica la condanna, in tale grado, al pagamento dei quattro quinti delle spese.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Gennaio 06, 2014, 12:03:12 pm da edi67 »
                                  
 


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