Autore Topic: Lavori extra: l’appaltatore può farli anche gratis [Lavoro]  (Letto 797 volte)

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Offline ninfea


Lavori extra: l’appaltatore può farli anche gratis

Un contratto di appalto può escludere il diritto a percepire un compenso ulteriore, nel caso in cui siano necessari dei lavori dovuti a difficoltà impreviste. Si tratta del contratto d’appalto a forfait. È quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza 4198/14.


Il caso

Una società di costruzioni conveniva in giudizio una donna che le aveva appaltato la costruzione di un villino ad un prezzo fisso, aggiungendo che i lavori erano terminati in ritardo per cause imputabili alla ricorrente, che aveva consegnato con estrema lentezza i disegni esecutivi, nonché per la realizzazione di varianti in corso d’opera, che avevano determinato un aumento dei costi. La donna richiedeva invece una penale per il subappalto di alcune opere e per il ritardo nei lavori. La Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, respingendo la domanda della società e accogliendo in parte quella incidentale. Secondo il contratto concluso, di appalto a forfait, le opere oggetto dell’atto erano appaltate a corpo. In più, nello stesso atto, la società aveva affermato di aver esaminato i disegni esecutivi, elaborati dalla committente, senza eccepire alcuna differenza da quelli di progetto. Infine, l’aumento di cubatura era stato determinato da volumi tecnici, senza, quindi, un aumento di cubatura residenziale, per cui non erano state superate le preclusioni derivanti dalla previsione di un compenso forfettario. La consulenza tecnica richiesta riteneva, inoltre, che tali lavori potessero essere considerati già preventivati, in quanto precedentemente annotati nella descrizione dei lavori contenuta nel contratto. I lavori dovevano o non dovevano essere fatti? La società ricorreva in Cassazione. Da un lato, lamentava un vizio di motivazione, non capendo perché, dopo aver riconosciuto un’eccedenza di cubatura (la quale comporterebbe un compenso aggiuntivo), il giudice di merito avrebbe ricondotto tale eccedenza a lavori già preventivati, con esclusione di qualsiasi diritto per l’appaltatore. Dall’altro, recriminava per l’esclusione del nesso di causalità tra il ritardo verificatosi ed i lavori supplementari realizzati, che avevano richiesto un periodo di tempo aggiuntivo. La Corte di legittimità approvava l’intero percorso logico seguito dai giudici di merito. Essendo volumi tecnici, si escludeva l’esistenza di un’effettiva maggiore cubatura. Da tale inesistenza, derivava anche l’impossibilità di imputare il ritardo di ultimazione a lavori ulteriori. Libertà di scelta. La Cassazione sottolineava che la norma relativa alla revisione del prezzo d’appalto non ha carattere vincolante per le parti, le quali possono, quindi, derogare alla norma in tre modi: fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento dei costi, rimuovendo lo stesso limite legale, escludendo dalla revisione l’aumento del costo di alcune prestazioni. La clausola di esclusione, in deroga all’art. 1664 c.c. (relativo proprio alla possibilità di modificare il compenso in corso d’opera), del diritto dell’appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate, non rende il contratto di appalto un contratto aleatorio, comporta soltanto un ulteriore allargamento del rischio, rimanendo lo stesso all’interno dell’alea normale di questo tipo contrattuale. Si tratta del contratto d’appalto a forfait. Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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