Autore Topic: Contribuzioni figurative: [Lavoro]  (Letto 719 volte)

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Offline ninfea

Contribuzioni figurative: [Lavoro]
« il: Aprile 04, 2013, 15:31:42 pm »

Con la circolare 11/2013 l’Inps ha illustrato le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e le nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo, riepilogando le modalità di determinazione della retribuzione figurativa e definendo i criteri di valorizzazione in presenza di situazioni contributive particolari. L’Istituto ritiene che, in linea generale, la valorizzazione sia opportuna per tutti i periodi successivi al 1983: attraverso tale operazione, infatti, si possono verificare gli effetti, positivi o negativi, determinati dai periodi figurativi in rapporto al valore settimanale minimo richiesto per l’integrale riconoscimento dell’anzianità contributiva in favore dei soggetti interessati. In merito ai riconoscimenti figurativi, il RDL 1827/1935 aveva fissato il principio dell’accredito a domanda, essendo allora impossibile per l’Istituto conoscere autonomamente l’esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali. Il criterio ha poi continuato ad essere applicato anche se le modifiche al sistema di accredito dei contributi hanno consentito, in seguito, di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti durante il rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e di effettuarne la relativa valorizzazione. Ora però l’Inps può procedere automaticamente a valorizzare i contributi figurativi, evitando così di ricorrere ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Resta la necessità di un’apposita domanda da parte degli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori dal rapporto di lavoro), in quanto per essi non sono presenti informazioni negli archivi; idem per quegli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era prevista la relativa dichiarazione a carico del datore. La registrazione automatica, tuttavia, non fa venire meno la facoltà degli interessati di disporre del proprio conto assicurativo, né li priva di poteri decisionali in materia: essi, infatti, potranno chiedere espressamente l’esclusione dei periodi figurativi registrati in estratto conto; per quanto riguarda la malattia, inoltre, c’è la possibilità di scegliere i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, in quanto eccedenti i relativi limiti di legge. La rinuncia all’accredito potrà riguardare l’intero periodo dell’evento o una sola parte di esso; come in passato, però, la possibilità di rinuncia resta subordinata all’assenza di motivi ostativi, quali la presenza di periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 08:15:33 am da ninfea »
                                  
 


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