Autore Topic: Contratti a termine, a intermittenza e a progetto [Lavoro]  (Letto 760 volte)

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Offline ninfea

Contratti a termine, a intermittenza e a progetto [Lavoro]
« il: Agosto 09, 2013, 22:07:50 pm »
Contratti a termine, a intermittenza e a progetto: cosa cambia con il "Decreto lavoro”




Nei contratti a tempo determinato (art. 7, comma 1, D.L. n. 76/2013) è possibile apporre un termine nei contratti di lavoro subordinato: nell’ipotesi in cui si tratti di primo rapporto di lavoro a tempo determinato fra datore di lavoro e lavoratore, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, anche senza specificazione della motivazione, e laddove sia previsto da contratti collettivi di lavoro. Sempre nell’ambito dei contratti a termine con riassunzione, il secondo contratto diventa a tempo indeterminato se: il lavoratore viene riassunto entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza, in caso di contratto con durata inferiore ai sei mesi, o se il lavoratore viene riassunto entro un periodo di venti giorni dalla scadenza, se il contratto dura più di sei mesi. Per quanto riguarda i contratti di lavoro “intermittente” (art. 7, comma 2, D.L. n. 76/2013) si prevede la trasformazione a tempo indeterminato laddove, con il medesimo datore di lavoro, il contratto abbia una durata complessiva, nell’arco di tre anni solari, superiore alle quattrocento giornate lavorative. Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In tema di contratti a progetto (art. 7, comma 4, D.L. n. 76/2013), la Riforma Fornero aveva già specificato che il contenuto non potesse consistere nella semplice “riproposizione dell’oggetto sociale del committente”, né potesse comportare lo svolgimento di compiti “esecutivi o ripetitivi”. Il decreto lavoro corregge tale locuzione in “esecutivi e ripetitivi”, prevedendo la contemporanea sussistenza dei due requisiti. Sempre il D.L. 76/2013 ha previsto che se oggetto del contratto è un progetto di ricerca scientifica, questo “prosegue automaticamente”, laddove la ricerca veda un ampliamento dei temi o conosca una proroga temporale. Infine vengono estese anche alle tipologie contrattuali in esame le disposizioni relative alle cosiddette “dimissioni in bianco” in caso di maternità o paternità, previste dall’art. 4 della Legge Fornero.


http://fiscopiu.it/news/contratti-termine-intermittenza-e-progetto-cosa-cambia-con-il-decreto-lavoro


« Ultima modifica: Aprile 09, 2014, 22:38:56 pm da ninfea »
                                  
 


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