Autore Topic: Coppia agli arresti domiciliari sorpresa nel giardino di casa: è evasione [Casa e Condominio]  (Letto 700 volte)

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Offline ninfea

Le aree condominiali, le dipendenze, i giardini, i cortili o gli spazi simili non sono da considerarsi di pertinenza dell’abitazione e come tali costituenti perimetro logistico di custodia. Questo è il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 5436/12.

 
I fatti
 
Un uomo e una donna sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e vengono sorpresi dai Carabinieri nel prato antistante la loro abitazione. Scatta quindi l’accusa di evasione con relativa condanna in primo e secondo grado. Gli imputati ricorrono allora in Cassazione. Il tutto sta nello stabilire se il prato, posto a ridosso della casa di abitazione, delimitato e di uso esclusivo degli imputati possa o meno rientrare nella previsione legale di pertinenza dell’abitazione stessa e come tale essere considerata parte integrante del domicilio, inteso quale perimetro logistico di custodia. A detta della difesa no. La Suprema Corte è di diverso avviso dato che considera corretta la decisione dei giudici di merito che hanno aderito alla regola secondo la quale «agli effetti dell’art. 385 c.p., deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, quali aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non ne costituiscano parte integrante». Fortunatamente per gli imputati, però, la Cassazione annulla la sentenza impugnata rilevando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
« Ultima modifica: Aprile 18, 2014, 22:55:10 pm da ninfea »
                                  
 


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