Autore Topic: Atti giudiziari registrati negli uffici del Fisco: non si pagano tributi special [Tasse e Fisco]  (Letto 659 volte)

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Offline ninfea

A precisarlo è la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E, con cui estende agli altri atti portati alla registrazione il principio espresso nella circolare n. 26/E/2011 con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per la cedolare secca.  In particolare, il principio, per cui non è ragionevole applicare tributi speciali ad adempimenti che scaturiscono da un obbligo di legge, assurge a regola di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di atti, soprattutto quando l’attività svolta dall’ufficio si concretizza in una esecuzione della registrazione e non può inquadrarsi nell’ambito dei servizi offerti ai cittadini. Ne deriva che, per l’annotazione degli estremi di registrazione effettuata nell’ambito del procedimento di registrazione d’ufficio, in virtù della carenza del presupposto impositivo, non sono dovuti i tributi speciali su atti pubblici, scritture private non autenticate, atti giudiziari. Infine, va ricordato che i tributi speciali, ex d.l. n. 533/1954, sono dovuti nelle ipotesi in cui il contribuente richieda all’Amministrazione finanziaria il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni.

:ciao:
« Ultima modifica: Aprile 17, 2014, 21:36:35 pm da ninfea »
                                  
 


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