Autore Topic: Cancello da sostituire, chi paga? [Casa e Condominio]  (Letto 669 volte)

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Offline ninfea

Cancello da sostituire, chi paga? [Casa e Condominio]
« il: Marzo 17, 2014, 22:12:47 pm »

Cancello da sostituire, chi paga?
È l’improponibilità dell’appello a chiudere la questione


La sostituzione del cancello è una spesa troppo gravosa e voluttuaria, ma l’improponibilità dell’appello chiude la faccenda. È questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 28198/13.


Il caso

Una spesa complessiva di 1017,60 euro, da ripartirsi secondo le tabelle millesimali, per la sostituzione del motoriduttore per il cancello a battente, nonché la riparazione del cancello in ferro con la sostituzione dei cardini. Questo è quanto deciso in assemblea condominiale, ma 2 condomini non ci stanno e impugnano la delibera, rilevando la natura voluttuaria e la gravosità della spesa, in quanto sarebbe stata sufficiente una semplice riparazione. Non solo. Infatti, gli stessi ritengono illegittimo il riparto secondo le tabelle millesimali, a carico dei soli condomini, senza la partecipazione del proprietario di un immobile confinante, a favore del quale sussisteva una servitù di passaggio, il cui esercizio comportava l’uso del cancello in questione. È la proponibilità dell’appello il nodo della questione. I Giudici di Cassazione si sono espressi, però, sulla proponibilità dell’appello. Infatti – affermano - «il palese sconfinamento dai limiti del petitum in cui incorse il giudice adito, coinvolgendo nella decisione anche il terzo non partecipante al giudizio, laddove avrebbe dovuto limitarsi ad una pronunzia di annullamento della deliberazione impugnata, non poteva comportare l’ammissibilità dell’appello, costituendo comunque la decisione, sebbene debordante dai relativi limiti, una sentenza emessa dal giudice nell’ambito di un giudizio soggetto a cognizione equitativa ex art. 113 c.p.c. (pronuncia secondo diritto), come tale soggetta, all’epoca (prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 339 c.p.c. (appellabilità delle sentenze) dal d.lgs. n. 40/2006), soltanto al ricorso per cassazione, mentre il terzo avrebbe potuto, a sua volta, proporre ex art. 404 c.p.c. (casi di opposizione di terzo) contro le statuizioni che indebitamente lo avevano coinvolto».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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