Autore Topic: Ricetta medica, cosa cambia. [Informativa]  (Letto 552 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ambarambacicicoco

Ricetta medica, cosa cambia. [Informativa]
« il: Ottobre 09, 2012, 12:25:50 pm »
Ricetta medica, cosa cambia.
9 ottobre 2012
 

Le nuove regole per la compilazione della ricetta del servizio sanitario nazionale hanno creato molta confusione tra gli utenti. In quali casi cambia e per quali pazienti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.


Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa i medici potevano: prescrivere il farmaco con il solo nome commerciale; usare per la prescrizione solo il principio attivo; indicare il farmaco di marca precisandone la non sostituibilità (in questo caso il paziente poteva ritirare solo il medicinale indicato dal medico). Ora, invece, per legge, i dottori sono sempre tenuti a indicare nella ricetta del servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

In quali casi si applicano le nuove regole
La ricetta cambia solo se sono valide tutte queste condizioni:
  • il farmaco non è per una patologia cronica oppure, se serve per una patologia cronica, viene prescritto per la prima volta;
  • il medicinale è prescritto su una ricetta del servizio sanitario nazionale;
  • il principio attivo del farmaco ha il brevetto scaduto, esistono cioè medicinali equivalenti sul mercato.


Quando non si applica la nuova normativa
Le nuove regole non si applicano quando:
  • le terapie sono già in atto;
  • i farmaci vengono prescritti su ricetta bianca (cioè pagati direttamente dal cittadino);
  • per quel medicinale non c’è un farmaco equivalente.

Come cambia la ricetta
Il medico, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, deve sempre prescrivere il principio attivo, corredato da forma farmaceutica, dosaggio e numero di compresse. Al momento dell’acquisto però, anche se in ricetta è indicato solo il principio attivo, il paziente può scegliere se seguire l’indicazione del dottore e prendere il medicinale generico o comprare il farmaco di marca.
Il medico ha comunque la facoltà di scrivere in ricetta anche il nome del farmaco di marca. Anche in questo caso, quando cioè in ricetta viene indicato sia il principio attivo che il farmaco di marca, il paziente al momento dell’acquisto può scegliere quale dei due comprare. In entrambi questi casi, comunque il farmacista ha sempre l’obbligo di suggerire il farmaco equivalente più economico.
Se invece, il dottore insieme al farmaco di marca aggiunge l’indicazione di “non sostituibilità” con tanto di motivazione obbligatoria (necessariamente di carattere clinico), al momento dell’acquisto il paziente non avrà la possibilità di scegliere e potrà comprare solo il farmaco indicato dal medico. In questo caso decade anche l’obbligo del farmacista a consigliare il generico. 

Dal sito di Altroconsumo
« Ultima modifica: Aprile 13, 2014, 21:33:19 pm da ninfea »

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !